Nuovo Codice della Crisi di Impresa (“CCII”)

 

Il nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza delle imprese (CCII) è entrato in vigore il 15 luglio 2022 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 83/2022 che ha anche consentito di recepire la Direttiva comunitaria 1023/2019 nota come “Insolvency”.

 

Gli obiettivi della disciplina sull’insolvenza sono volti a favorire l’emersione tempestiva della crisi, incentivando l’imprenditore ad attivarsi volontariamente per effetto della previsione di strumenti di allerta soft.

Lo scopo delle specifiche procedure di allerta è quello di riportare l’equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario attraverso un piano di risanamento.

In particolare, l’articolo 3 del D. Lgs. 14/2019 prevede che le imprese debbano dotarsi di un adeguato assetto organizzativo e amministrativo-contabile il quale permetta di intercettare tempestivamente i c.d. “segnali di allarme” della crisi d’impresa, ove questi si profilino, e di procedere alle verifiche della “sostenibilità dei debitie delle “prospettive di continuità aziendale” per i 12 mesi successivi.

In caso di esito negativo, vanno attivate le procedure per la verifica della “ragionevole perseguibilità del risanamento”.

 

Si riporta (per una migliore comprensione) il testo dell’articolo 3, di tale decreto:

“L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086, cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  2. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
  3. ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2.

Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

  1. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  4. l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1”.

 

La difficoltà della materia richiede competenze tecniche rilevanti, oltre ad un’analisi puntuale e definita della situazione aziendale. Inoltre si rende necessario analizzare i rischi per gli amministratori, per le aziende e le conseguenze pratiche della norma.

 

All’art. 2086 del C.C si legge:

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Or dunque gli amministratori sono responsabili in solido per gli eventuali danni provocati alla società dal mancato adempimento dei propri doveri. Essi sono tenuti ad agire con la diligenza prevista per il loro incarico anche ai sensi dell’art. 2392 del Codice civile.

I nuovi doveri individuati dal Codice della Crisi incidono sulla gestione d’impresa affidata agli amministratori e, quindi, anche sull’applicazione della responsabilità degli amministratori. Laddove, quindi, gli amministratori che non istituiscano un adeguato assetto organizzativo, non rilevino tempestivamente la situazione di crisi e la perdita di continuità aziendale e non si adoperino immediatamente per la soluzione dello stato di crisi sono soggetti ad azione di responsabilità ex art. 2393 del Codice civile.

Inoltre ai sensi dell’art. 2476 c.c., gli amministratori “rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione nell’integrità del patrimonio sociale”.

L’amministratore quindi può divenire in pratica il soggetto che risponde dei debiti societari se non ha istituito un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato.

 

La Riforma del Codice della Crisi di Impresa interviene anche sui compiti e sulle responsabilità dell’Organo di Controllo o del Revisore rafforzandone il ruolo di vigilanza sull’operato degli Amministratori con l’obiettivo di far emergere precocemente i segnali della crisi, richiedendo ai professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze:

  • di verificare che l’Organo Amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
  • di verificare l’equilibrio economico finanziario ed il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso Organo Amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

 

In conclusione, ogni impresa dovrà dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile attraverso la:

  • creazione di strumenti di analisi di bilancio storica e di rilevazione degli indicatori di sostenibilità del debito, ritardo con creditori, istituti di credito ed enti pubblici;
  • creazione di strumenti di misurazione degli indicatori di performance e ritardo nei pagamenti;
  • creazione / implementazione del Budget di tesoreria;
  • creazione / implementazione del Business Plan biennale.