LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 (c.d. “Finanziaria”)

È stata pubblicata sulla G.U. 31.12.2021, n. 310, la Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022, di cui riportiamo le principali novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2022.

 

LA NUOVA IRPEF – commi da 2 a 7

Sono state apportate modifiche alle disposizioni relative alla tassazione ai fini IRPEF riguardanti:

  • la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote; in particolare dal 2022 la struttura delle aliquote IRPEF è la seguente:
    • 23% per redditi a € 15.000;
    • 25% per redditi oltre € 15.000 e fino a € 28.000;
    • 35% per redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000;
    • 43% per redditi oltre € 50.000.
  • la modifica delle detrazioni;
  • la modifica del trattamento integrativo il c.d. “Bonus IRPEF“;
  • il differimento dei termini di modifica delle addizionali regionali e comunali IRPEF

 

ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022 – commi 8 e 9

A decorrere dal 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni. Rimangono ancora assoggettate ad IRAP snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti; società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

 

MODIFICHE “PATENT BOX” – commi 10 e 11

Sono state introdotte una serie di modifiche alla nuova deduzione ex art. 6, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto fiscale”, prevedendo in sintesi:

  • l’aumento dal 90% al 110% della maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a specifici beni immateriali, in sostituzione della disciplina del sovrareddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali (c.d. ” patent box “);
  • l’esclusione dall’agevolazione dei marchi d’impresa, dei processi / formule / informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale / commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili, c.d. “know how”.

 

DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI – commi da 28 a 43

Sono state confermate, fino al 2024, le detrazioni “ordinarie” per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compreso il c.d. “sisma bonus”, e di riqualificazione energetica nonché per quelle di sistemazione a verde (c.d. “bonus verde”).

Il riconoscimento delle “altre” detrazioni è prorogato con alcune modifiche. In particolare per le spese rientranti nel:

  • d. “bonus facciate“, la detrazione è ridotta dal 90% al 60%;
  • d. “bonus mobili“, la spesa massima agevolabile nel 2022 è € 10.000 (€ 5.000 per gli anni 2023 e 2024);
  • d. “superbonus“, la detrazione è riconosciuta con termini e condizioni differenti in base al soggetto che sostiene la spesa e all’edificio oggetto degli interventi.

L’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura è prorogata fino al 2024 (detrazioni “ordinarie”) e 2025 (detrazione 110%).

E’ stata introdotta una nuova detrazione del 75% per gli interventi di eliminazione / superamento delle barriere architettoniche.

 

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI / RICERCA E SVILUPPO – commi 44 e 45

La Finanziaria 2022, estende il periodo temporale di spettanza dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0”, fino al 31.12.2025 ovvero fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La “proroga” non interessa il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “generici”, che pertanto spetta per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi fino al 31.12.2022 / 30.6.2023.

È stato altresì prorogato il bonus riferito agli investimenti in ricerca e sviluppo.

 

RIFINANZIAMENTO “SABATINI-TER” – commi 47 e 48

É stata introdotta una soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013.

Con l’introduzione della predetta soglia l’erogazione del contributo in un’unica soluzione, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000. Prima di tale modifica il contributo era erogato in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento.

 

FONDO GARANZIA PMI – commi da 53 a 58

E’ confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022, all’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”; a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese.

 

SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE – comma 59

È confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022 della concessione, da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.

A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, ora è previsto che per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 30.6.2022 (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

  • estesi fino ad una durata massima di 10 anni;
  • sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

 

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24 – comma 72

A decorrere dal 2022 è confermato l’aumento a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

 

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” UNDER 36 – comma da 151 a 153

Sono state prorogate al 31.12.2022 le agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa”.

In particolare, per degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse stipulati fino al 31.12.2022, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di registro, delle imposte ipotecaria e catastale. In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito, in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto; in compensazione nel mod. F24.

Inoltre è stabilito che i finanziamenti erogati per l’acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell’atto di finanziamento, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro / bollo / ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25% dall’art. 18, DPR n. 601/73.

 

BONUS AFFITTO UNDER 31 – comma 155

È confermata la detrazione a favore dei “giovani” che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (l’unità immobiliare deve essere diversa dall’abitazione principale dei genitori).

In particolare, possono beneficiare del bonus:

  • i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
  • con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
  • che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
  • per l’intera unità immobiliare / porzione di essa;
  • da destinare a propria residenza.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura pari a € 991,60 ovvero, se superiore pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.

 

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – comma 190

Il credito d’imposta, c.d. “Sport bonus”, riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari è concesso anche per il 2022 limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite complessivo di € 13,2 milioni.

 

BONUS CULTURA 18ENNI – commi 357 e 358

È confermato il riconoscimento “a regime” dal 2022 del c.d. “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell’anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus, che è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini dell’ISEE.

 

RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER – commi da 480 a 485

E’ prevista l’assegnazione di un buono di un valore massimo di € 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000, per l’acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi (dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori) con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.

È prevista una procedura agevolata per gli “over 70”.

 

ATTIVITÀ IMMATERIALI RIVALUTATE E DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO – commi da 622 a 624

Con l’introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8 quater all’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è confermato che per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione / riallineamento, la deduzione ai fini IRPEF / IRES / IRAP del maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d’imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore (in luogo di 1/18 ex art. 103, TUIR).

É tuttavia consentito “mantenere” la deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRES / IRAP e relative addizionali nella misura stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, TUIR (12% – 14% – 16% a seconda dell’importo dei maggiori valori), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.

É inoltre prevista, per i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per la rivalutazione + eventuale 10% per l’affrancamento del saldo attivo), la possibilità di revocare (anche parzialmente) la rivalutazione effettuata. Le modalità e i termini di revoca nonché di rimborso / utilizzo in compensazione delle imposte sostitutive versate sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

DIFFERIMENTO NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI – comma 683

E’ stata differita all’1.1.2024 l’applicazione delle seguenti novità:

– la soppressione (DL n. 146/2021) del regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72;

– l’estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

 

PROROGA TOSAP / COSAP – comma 706

E’ stata prevista la proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022 dell’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

L’esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

  

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI – comma 711

Nell’ambito del DL n. 104/20, c.d. “Decreto Agosto”, il Legislatore ha previsto, tra l’altro, con l’intento di non “aggravare” il bilancio d’esercizio 2020, la possibilità di “sospendere” (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ora, in sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione è applicabile anche al bilancio d’esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d’esercizio 2020 “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

 

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – comma 713

E’ stato prorogato al 2023 il credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

 

INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO – comma 812

E’ stato previsto il riconoscimento, ai fini IRPEF di un credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis, DL n. 91/2014.

È demandata al MEF l’emanazione delle modalità attuative dell’agevolazione in esame.

 

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE – comma 913

Per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo 1.1 – 31.3.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

 

MICROCREDITO – comma 914

Con riferimento al c.d. “microcredito” ex art. 111, comma 1, D.Lgs. n. 385/93, ossia ai finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c. nonché associazioni / società cooperative:

  • è elevato da € 40.000 a € 75.000 l’importo massimo concedibile, non assistito da garanzie reali (lett. a del citato comma 1);
  • per effetto dell’abrogazione della lett. b) del citato comma 1, non è più necessario che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio / sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro.

Resta confermato che i finanziamenti concessi devono essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Inoltre:

  • con l’introduzione del nuovo comma 1-bis al citato art. 111, i predetti soggetti possono concedere finanziamenti alle srl senza le limitazioni di cui alla predetta lett. a) e comunque per importi non superiori a € 100.000;
  • con la modifica del comma 5 dell’art. 111 il MEF, nell’ambito delle disposizioni attuative delle previsione in esame, nel disciplinare:
  • le forme tecniche dei finanziamenti ,può prevedere la durata degli stessi fino a 15 anni;
  • i limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, esclude alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA – commi 923 e 924

Al fine di sostenere le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni e Società Sportive Professionistiche / Dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento e che sono riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, è prevista la sospensione dei seguenti versamenti:

  • ritenute alla fonte di cui agli  2324, DPR n. 600/73 (lavoratore dipendente e assimilato a lavoro dipendente), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d’imposta, dall’1.1.2022 al 30.4.2022 (non sono pertanto sospese le ritenute alla fonte diverse da quelle per lavoro dipendente e redditi assimilati e pertanto dovranno ad esempio essere regolarmente pagate le ritenute sui compensi a terzi con codice tributo 1040);
  • contributi previdenziali / assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria dall’1.1.2022 al 30.4.2022;
  • IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  • imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;

ovvero

  • in forma rateale fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per il 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata va effettuato entro il 30.5.2022, senza interessi.

I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 vanno effettuati entro il 16.12.2022.

 

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI PROFESSIONISTA MALATO / INFORTUNATO – commi da 927 a 944

Al fine di tutelare il diritto al lavoro e alla salute, il libero professionista iscritto al relativo Albo professionale che a causa di:

  • morte;
  • grave malattia / ricovero / intervento chirurgico / infortunio, avvenuto anche al di fuori del luogo di lavoro;
  • parto prematuro / interruzione di gravidanza;
  • cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero;
  • non trasmetta atti / documenti / istanze, o non effettui i pagamenti entro il termine previsto, rendendosi inadempiente verso la Pubblica amministrazione non incorre, unitamente al suo cliente, in inadempimento per la scadenza dei termini.
N.B. La sospensione in esame si applica per periodi di degenza ospedaliera / cure domiciliari di durata superiore a 3 giorni.

Il termine per l’adempimento viene sospeso a decorrere dal giorno:

  • del decesso;
  • del ricovero in ospedale;
  • della permanenza domiciliare.

La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile in presenza di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero / inizio delle cure domiciliari attestato da un certificato medico da inviare alla Pubblica amministrazione tramite PEC / raccomandata AR unitamente alla copia del suddetto mandato professionale.

Trascorsi 30 giorni dalle dimissioni dalla struttura sanitaria / fine della malattia (60 giorni in caso di interruzione di gravidanza e 6 mesi in caso di morte) la sospensione si conclude e gli adempimenti devono essere effettuati entro il giorno successivo. Per le somme dovute a titolo di tributi / contributi è richiesto il versamento contestuale anche degli interessi legali.

 

SAGGIO DI INTERESSI LEGALI 2022

Si fa inoltre presente che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il saggio degli interessi legali, ossia quelli che si applicano quando altre disposizioni (legge o contratti) non stabiliscono una misura diversa, è passato dallo 0,01% allo 1,25% in ragione d’anno.

 

LIMITE PER LA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

Si ricorda inoltre che in base alle disposizioni introdotte dall’articolo 18 D.L. 124/2019, dal 1° gennaio 2022 il limite per la circolazione del contante è passato dai precedenti 1.999,99 euro a 999,99 euro.