SCADENZE MESE DI DICEMBRE 2020

 

ENTRO IL 16

 

  • IVA contribuenti mensili / novembre
  • Ritenute d’acconto / novembre
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / novembre
  • IMU saldo 2020

 

ENTRO IL 28

 

  • Acconto Iva
  • Intra mensile / novembre

 

Attenzione: l’art. 2 del D.L. 30.11.2020, n. 157 ha previsto la sospensione dei versamenti tributari e contributivi (ritenute alla fonte, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali e assistenziali) in scadenza nel mese di dicembre nei seguenti casi:

  1. Per  i  soggetti,  esercenti  attivita’   d’impresa,   arte   o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d’imposta  precedente  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno  2020  rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono  sospesi  i  termini  che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
  2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte  o  professione,  che  hanno  il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attivita’ di impresa, di arte  o professione, in data successiva al 30 novembre 2019 (pertanto non è necessaria la riduzione del fatturato).
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,  a  prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e  alla  diminuzione  del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti  che esercitano le attivita’ economiche sospese ai sensi  dell’articolo  1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre 2020, aventi domicilio fiscale,  sede  legale  o  sede  operativa  in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti  che  esercitano le attivita’ dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa  nelle  aree  del  territorio  nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita’ e da  un livello di rischio alto come individuate alla data  del  26  novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai  sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del  decreto-legge  9 novembre 2020, n. 149, nonche’ ai soggetti che  operano  nei  settori economici individuati  nell’allegato  2  al  medesimo  decreto-legge, ovvero esercitano l’attivita’ alberghiera, l’attivita’ di agenzia  di viaggio o di tour operator,  e  che  hanno  domicilio  fiscale,  sede legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del   territorio   nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020  con  le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  4. I versamenti  sospesi  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3  sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a  un massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.