SCADENZE MESE DI DICEMBRE 2020
ENTRO IL 16
- IVA contribuenti mensili / novembre
- Ritenute d’acconto / novembre
- Contributi INPS dipendenti e collaboratori / novembre
- IMU saldo 2020
ENTRO IL 28
- Acconto Iva
- Intra mensile / novembre
Attenzione: l’art. 2 del D.L. 30.11.2020, n. 157 ha previsto la sospensione dei versamenti tributari e contributivi (ritenute alla fonte, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali e assistenziali) in scadenza nel mese di dicembre nei seguenti casi:
- Per i soggetti, esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
- I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attivita’ di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019 (pertanto non è necessaria la riduzione del fatturato).
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attivita’ economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attivita’ dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita’ e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonche’ ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l’attivita’ alberghiera, l’attivita’ di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
- I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.