SCADENZE DI MAGGIO
(Aggiornato con le disposizione del D.L. 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità”)
Il Decreto Legge dell’8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto Liquidità” “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” ha, tra l’altro, ridefinito il calendario fiscale anche per il mese di maggio.
Scadenza ordinaria 18 maggio, (vedi nota a)
- IVA contribuenti mensili /aprile 2020
- IVA contribuenti trimestrali/1^ trimestre 2020
- Ritenute d’acconto /aprile 2020
- Contributi INPS dipendenti e collaboratori /aprile 2020
- Contributo fisso artigiani commercianti (1^ rata)
Scadenza ordinaria 20 maggio, (vedi nota a)
- Contributi Enasarco 1^ trimestre
Scadenza ordinaria 25 maggio, slitta al 30 giugno
- Intra mensile/aprile
Scadenza ordinaria 31 maggio, slitta al 30 giugno
- Comunicazione liquidazioni iva I^ trimestre 2020
Si ricorda che, a seguito della sospensione e conseguente differimento dei tempi disposti dal DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, il versamento del saldo IVA 2019, ordinariamente fissato al 16.3, è stato prorogato al 01.06.2020 per i soggetti con ricavi / compensi 2019 inferiori a € 2 milioni.
Il versamento del saldo iva 2019 potrà essere in un’unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica) oppure in forma rateale, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata l’1.6.2020.
Nota a) Versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato (pertanto escluse le ritenute di lavoro autonomo), IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL: i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano tali versamenti in scadenza nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (aprile 2019).
I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione, che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.