SCADENZE DI APRILE 2020

(Aggiornato con le disposizione del D.L. 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità”)

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile, Serie Generale n. 94, il Decreto Legge dell’8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto Liquidità” dal titolo “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” che ha, tra l’altro, ridefinito il calendario fiscale dei prossimi mesi.

 

Scadenza ordinaria 16 aprile, (vedi nota a)

  • IVA contribuenti mensili marzo 2020
  • Ritenute d’acconto marzo 2020
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori marzo 2020

 

Entro il 20 aprile, (vedi nota b)

  • Versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre e che sono tenute all’assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014 (pertanto nei casi in cui è valorizzato il campo “Dati bollo” nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica).

Si ricorda che, se gli importi non superano i 1.000 euro, l’imposta di bollo può essere assolta anche a cadenza semestrale: entro il 16 giugno (per il primo semestre), ed entro il 16 dicembre (per il secondo semestre).

 

Scadenza ordinaria 27 aprile (il 25 è sabato), slitta al 30 giugno

  • INTRA mensile/marzo e INTRA trimestrale/primo trimestre 2020

 

Entro il 30 aprile

  • Invio dalle ditte mandanti agli agenti di commercio del prospetto, relativo al 2019, delle provvigioni maturate, contributi Enasarco e Firr versato
  • è posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.

 

Scadenza ordinaria 30 aprile, slitta al 30 giugno

  • Invio mod. MUD
  • Esterometro gennaio, febbraio e marzo

 

Il D.L. 23/2020 rimodula le scadenze in base a quanto segue:

Nota a) Versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL: i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano tali versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la flessione dei ricavi deve essere pari almeno al 50%.

I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione, che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.

Nota b) Imposta di bollo su fatture elettroniche: nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.