La comunicazione all’ENEA per gli interventi 2018

La Finanziaria 2018 ha prorogato la normativa riguardante il riconoscimento della detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica nonché all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili “ristrutturati”. Ha inoltre integrato e modificato le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Con particolare riferimento ai requisiti ed agli adempimenti necessari per poter fruire di tali agevolazioni:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica, il nuovo comma 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 prevede l’emanazione di nuovi Decreti con i quali (ri)definire:
  • i requisiti tecnici;
  • i massimali di spesa per singola tipologia di intervento;
  • i controlli effettuabili da parte dell’ENEA;
  • per gli interventi di recupero edilizio, messa in sicurezza statica degli edifici / adozione di misure antisismiche e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il nuovo comma 2-bis dell’art. 16, DL n. 63/2013 introduce la necessità di inviare telematicamente all’ENEA le relative informazioni.

Dal 3 aprile u.s. è attivo l’indirizzo http://finanziaria2018.enea.it, dedicato alla trasmissione telematica della documentazione necessaria relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018, per poter usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus). L’indirizzo web consente di trasmettere le dichiarazioni dovute all’ENEA esclusivamente a fronte dei lavori completati nel 2018.

In attesa dei Decreti attuativi che disciplinino tutte le modalità operative, recentemente, l’ENEA ha pubblicato sul suo sito una tabella che sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:

INTERVENTI AMMESSI aliquota detraibile
  • serramenti e infissi
  • schermature solari
  • caldaie a biomasse
  • caldaie a condensazione classe A
50%
  • caldaie a condensazione A+ con sistema di termoregolazione evoluto
  • generatori di aria calda a condensazione
  • pompe di calore
  • scaldacqua a PDC
  • coibentazione involucro
  • collettori solari
  • generatori ibridi
  • sistemi building automation
  • microgeneratori
65%
·         interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente) 70%
·         interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro) 75%
·         interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico) 80%
·         interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico) 85%

 

Come desumibile dalla tabella, le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013.

Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Ad oggi, per gli interventi di riqualificazione energetica conclusi a decorrere dall’1.1.2018 non è quindi possibile inviare i relativi dati all’ENEA in quanto la stessa non può mettere a disposizione la procedura per le pratiche 2018, non essendo ancora stati emanati i Decreti attuativi delle nuove disposizioni sopra citate.

L’ENEA prospetta il riconoscimento di una proroga di detto termine, che sarà definita in base alla data di pubblicazione dei Decreti attuativi e di messa a disposizione della procedura informatica per l’inoltro delle pratiche.

Le indicazioni fornite dall’ENEA riguardano esclusivamente gli interventi di riqualificazione energetica. La stessa non fa alcun riferimento al nuovo adempimento previsto dal citato comma 2-bis per gli interventi di recupero edilizio / adozione di misure antisismiche / acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

L’introduzione di quest’adempimento è però ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata a febbraio 2018 e pubblicata sul proprio sito Internet il 16.3.2018 (e rinvenibile qui).

Tale aspetto è “ripreso” poi anche dal Comunicato stampa 16.3.2018 della stessa Agenzia, che annuncia la pubblicazione della citata Guida aggiornata, nel quale è evidenziato che:

“La Manovra per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del bonus, dovrà inviare all’Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all’Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione”.

Anche per tale nuovo adempimento è quindi necessario attendere l’emanazione dei relativi Decreti attuativi.