Detrazione IVA acquisti – termini di scadenza – chiarimenti Agenzia Entrate

 

La presente circolare informativa intende fornire alcuni importanti chiarimenti alla ns. circolare n. 23 del  21 dicembre scorso.

Nella predetta circolare si rendeva noto di come la c.d. “Manovra correttiva” avesse apportato rilevanti modifiche alla disciplina della detrazione dell’IVA a credito delle fatture o bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 (diversamente, per l’IVA relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà continuare ad applicare la normativa previgente, vale a dire detraibilità entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione).

Con la circolare n. 1/E del 17.01.2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo gli attesi chiarimenti.

Nella stessa l’Agenzia evidenzia che per esercitare la detrazione deve verificarsi:

1.    l’avvenuta esigibilità dell’IVA;

2.    il possesso della fattura.

La detrazione può essere operata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Esempio: l’IVA di una fattura relativa ad un servizio acquistato e pagato a fine 2017, emessa nel 2017 e ricevuta a gennaio 2018 potrà essere detratta, previa annotazione nel registro degli acquisti, nella liquidazione periodica del mese di gennaio 2018.

In base alla disciplina contenuta nel comma 1 del citato art. 19, il diritto alla detrazione dell’IVA a credito viene ad esistenza nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA.

A seguito delle novità introdotte dal citato DL n. 50/2017:

  • resta ferma l’individuazione del momento in cui sorge il diritto alla detrazione;
  • il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA a credito è stato significativamente ridotto; lo stesso, infatti, è ora individuato nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (anziché della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

In merito agli obblighi di registrazione, il comma 1 del citato art. 25 dispone che il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. Al fine di “coordinare” tale disposizione con la modifica apportata all’art. 19 sopra esposta, il DL n. 50/2017 è intervenuto anche sull’art. 25. La tempistica connessa con l’annotazione della fattura nel registro IVA acquisti risulta modificata. Anche su tale aspetto l’Agenzia specifica che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:

  1. presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
  2. presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.

Come sottolineato dall’Agenzia nella Circolare n. 1/E in esame “la coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.

L’Agenzia puntualizza che “il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza”.

Esempio: con riferimento quindi ad una fattura ricevuta nel 2018 relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, l’annotazione può essere effettuata, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018); qualora la stessa fattura sia annotata nel 2019 la relativa IVA non potrà essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019 ma dovrà concorrere alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

N.B.: sul punto l’Agenzia specifica che l’annotazione “dovrà essere effettuata in un’apposita sezione [c.d. “sezionale”] del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018”.

La data di ricevimento della fattura da parte dell’acquirente / committente è “ancorata” alla modalità utilizzata dal cedente / prestatore per la relativa consegna (PEC / altri sistemi che attestano la ricezione del documento). In mancanza, la ricezione deve risultare dalla “corretta tenuta della contabilità” (in base all’art. 25, le fatture / bollette doganali vanno numerate progressivamente).

Di seguito si riportano alcuni esempi riportati dalla circolare dell’Agenzia delle entrate in commento.

Esempio: Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2017

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 20.12.2017, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese di dicembre.

Annotazione 2017

L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre. In tal caso, infatti, nel mese di dicembre:

− sono stati consegnati i beni;

− è stata ricevuta ed annotata la fattura.

Annotazione 2018

In mancanza dell’annotazione nel 2017, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017.

Esempio: Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2018

Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2017. La fattura (emessa nel 2017) è ricevuta il 20.1.2018.

Annotazione 2018

La detrazione dell’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione IVA del mese di annotazione (così ad esempio, se la fattura è annotata a gennaio, la relativa IVA a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio).

Annotazione 2019

In mancanza dell’annotazione nel 2018, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

Si rammenta che la detrazione va esercitata tenendo conto delle condizioni esistenti nell’anno in cui l’IVA è divenuta esigibile.

Esempio: per un servizio acquistato nel 2017 (pro-rata di detraibilità 75%), la cui imposta viene detratta nel 2018 (anno di ricevimento della fattura), la detrazione va operata in base alla percentuale di pro rata del 75%.

Infine l’Agenzia, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, ha precisato che non saranno sanzionati i comportamenti adottati nell’ambito della liquidazione periodica del mese di dicembre 2017, difformi alle precisazioni fornite con la Circolare n. 1/E. In particolare, quindi, non saranno applicate sanzioni ai soggetti che hanno computato nella liquidazione di dicembre 2017 l’IVA relativa a fatture ricevute entro il 16.1.2018, riferite ad operazioni con IVA esigibile nel 2017.