DETRAZIONE IVA ACQUISTI – TERMINI DI SCADENZA

Il Decreto Legge 50/2017 convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017, ha modificato la normativa che disciplina il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito.

Il diritto alla detraibilità IVA è esercitabile ora, solo con la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui è sorto il diritto stesso.

In particolare:

  • per gli acquisti di beni o di servizi effettuati nel 2017, il diritto alla detrazione – sorto nel 2017 – potrà essere esercitato dall’acquirente entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017);
  • la registrazione di una fattura di acquisto o bolletta doganale effettuata con data successiva al 30.04.2018 comporterà l’INDETRAIBILITA’ DELL’IVA dell’acquisto stesso.

Essendo il termine di invio della prossima dichiarazione annuale IVA il 30 aprile 2018 e non potendo attendere la scadenza per predisporre le dichiarazioni, lo Studio invita cortesemente tutti i clienti a rispettare le seguenti scadenze:

  • 01.2018 per l’invio della documentazione relativa al mese di dicembre 2017 (contribuenti mensili),
  • 01.2018 per l’invio della documentazione relativa all’ultimo trimestre 2017 (contribuenti trimestrali),
  • 03.2018 per l’invio delle ulteriori fatture datate 2017 non pervenute entro il 31.01.2018.

Eventuali modifiche a dichiarazioni già predisposte per documentazione ricevuta dopo le date indicate dallo Studio, comporteranno l’addebito al cliente di costi aggiuntivi.