MANOVRA CORRETTIVA – SINTESI NOVITÀ

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 95 del 24/04/2017 il Decreto Legge n. 50/2017 contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e di iniziative a favore degli enti territoriali oltre che ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità che riguardano imprese e professionisti.

Articolo di riferimento Argomento Novità
Articolo 1 Split Payment Lo Split Payment è esteso alle fatture emesse nei confronti delle società quotate in borsa e delle partecipate pubbliche, in aggiunta a quelle emesse nei confronti di tutti gli Enti Pubblici. Dal 1° luglio p.v. anche i professionisti dovranno applicare le regole dello Split Payment nell’emissione di fatture nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni compresi i soggetti indicati al punto precedente.
Articolo 3 Visto di conformità per utilizzo crediti in compensazione Ridotta a 5.000 euro (dagli attuali 15.000) la soglia al di sopra della quale è necessario il visto di conformità alla dichiarazione per l’utilizzo in compensazione del credito che vi emerge. Il limite di 5.000 euro va riferito alla singola imposta e non all’importo complessivo del credito dato dalla loro somma.

Nuove regole anche per il Modello F24: se sono presenti crediti utilizzati in compensazione questi potrà essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); quindi non più ad esempio mediante l’utilizzo del servizio di home banking.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

Le novità in commento riguardano esclusivamente i titolari di partita IVA e decorrono dal 24/04/2017 (salvo eventuale disciplina transitoria).

Articolo 11 Definizione agevolata delle controversie

tributarie

È data la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora. La misura dice che:

–      la richiesta di definizione agevolata dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017;

–      sono definibili in giudizio le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31/12/2016 e per le quali al 30/09/2017 non si sia ancora concluso il processo.