NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI – LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Il Decreto Legge n. 50/2017 ha sostituito la disciplina del lavoro accessorio (ex voucher) abrogata con il D.L. n. 25 del 17.03.2017. L’INPS, con la Circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative per le nuove prestazioni.

Utilizzatori (datore di lavoro):

  • persone fisiche (privati cittadini) mediante il “Libretto di Famiglia” (per colf, badanti, “ripetizioni”);
  • altri utilizzatori (associazioni, imprese e professionisti)

Limiti annuali

  • il prestatore (lavoratore) non può superare i 5000 euro annui (con riferimento alla totalità degli utilizzatori);
  • per l’utilizzatore, sussiste un duplice limite:

 

  • 1) non può superare i 5000 euro annui, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 2) massimo euro 2.500 per prestatore;

Tali limiti si intendono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

MODALITÀ DI GESTIONE

Tutte le operazioni per l’utilizzo avvengono tramite la piattaforma presente nel sito dell’INPS “Prestazioni Occasionali”.

Si accede alla piattaforma mediante (modalità alternative):

  • PIN INPS
  • credenziali SPID
  • CNS – Carta Nazionale dei Servizi

Le operazioni di registrazione e le successive comunicazioni potranno a breve (entro luglio) essere svolte anche dagli intermediari abilitati (ad es. commercialisti).

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA

Prestatori di lavoro e utilizzatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma “Prestazioni Occasionali”.

Per i prestatori sarà richiesto l’Iban per l’accredito del compenso. In caso di mancata indicazione dell’IBAN, i compensi verranno erogati mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato (ad oggi pari a 2,60 euro) sono a carico del prestatore e verranno trattenuti sul compenso.

Pagamento preventivo

Il lavoro occasionale ora si paga preventivamente con F24 Elide.

Le causali sono:

  • LIFA” – per gli utilizzatori privati
  • CLOC” per gli altri utilizzatori (associazioni, imprese e professionisti).

Indicazioni per la compilazione dell’F24 Elide (istruzioni di compilazione)

  • nella sezione “contribuente”, indicare il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    • nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, la causale contributo LIFA o CLOC (vedi sopra);
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA” (ad es. 2017).

Ad oggi si riscontrano sfasamenti temporali tra versamento con F24 Elide e possibilità di utilizzo dello stesso nella piattaforma. Si invitano pertanto gli utilizzatore a programmare per tempo l’impiego di tale tipologia di lavoratori.

Esclusi dal regime

Non possono fare ricorso al “Contratto di prestazione occasionale”:

  • professionisti, imprese e associazioni con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
  • imprese nel settore edilizia e settori affini.

Ammontare dei compensi

La misura del compenso è stabilita dalle parti, purché non inferiore al livello minimo orario, pari a 9,00 euro (netti) per ogni ora di lavoro, nonché dell’importo minimo giornaliero pari a 36,00 euro per 4 ore di lavoro.

L’INPS precisa che il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36,00 euro netti, anche qualora la prestazione lavorativa si inferiore a 4 ore.

Comunicazione DI INIZIO PRESTAZIONE

Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, mediante la piattaforma ovvero tramite il contact center, deve comunicare all’Istituto:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego del prestatore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

L’utilizzatore deve dichiarare se il prestatore di lavoro rientri in una delle categorie “particolari” di prestatori (studenti con meno di venticinque anni, pensionati, disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali).

Qualora la prestazione non venga resa, l’utilizzatore deve comunicare la revoca della dichiarazione precedentemente inoltrata, purché ciò avvenga entro e non oltre le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa nonostante la prestazione sia effettivamente avvenuta, il lavoratore ha la possibilità, entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, di comunicare all’INPS l’effettivo svolgimento della prestazione.

Comunicazione DI FINE PRESTAZIONE

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore, mediante la piattaforma ovvero tramite il contact center, deve comunicare all’Istituto:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • l’ambito di svolgimento della prestazione;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

Il prestatore di lavoro, tramite e-mail, SMS o MyINPS verrà informato:

  • dell’invio di una dichiarazione preventiva allo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • dell’eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore;
  • dell’invio della comunicazione di prestazione eseguita e terminata.

Si precisa che specifiche e diverse regole sono previste per il settore agricolo e pubblica amministrazione.

Per saperne di più: Link sito INPS