Indennità 200 Euro (+150 Euro) per commercianti / artigiani / professionisti

 

L’art. 33, D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) ha istituito uno specifico fondo, con una dotazione di 500 milioni di Euro per il 2022, destinato al riconoscimento di un bonus una tantum al fine di sostenere il potere d’acquisto anche di lavoratori autonomi / professionisti (come previsto per i lavoratori dipendenti) a fronte della crisi energetica e il caro prezzi in corso.

La dotazione del citato fondo è stata incrementata a 600 milioni di Euro ad opera del DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”.

Con il D.M. 19.8.2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 in data odierna) il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha individuato i criteri e le modalità di concessione di tale indennità.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

L’indennità in esame è destinata a:

  • lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS ossia:
  • artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
  • professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

che soddisfano le seguenti condizioni:

  • non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (200 Euro per i lavoratori dipendenti) e 32 (200 Euro per pensionati e altre categorie di soggetti), D.L. n. 50/2022;
  • un reddito complessivo 2021non superiore a 35.000 Euro.

 

ISCRIZIONE ALL’ENTE DI PREVIDENZA / ASSISTENZA

Con riferimento all’iscrizione all’INPS / Ente previdenziale e assistenziale di riferimento, la norma specifica che i predetti soggetti al 18.5.2022 devono:

  • risultare iscritti alla propria gestione previdenziale;
  • essere titolari di partita IVA attiva con l’attività lavorativa avviata;
  • aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020.
    Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.

 

REDDITO COMPLESSIVO 2021 NON SUPERIORE A 35.000 EURO

In merito al requisito della soglia reddituale di 35.000 Euro l’art. 4 del Decreto in esame specifica che

“dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.

Da quanto sopra si desume quindi che va data rilevanza al reddito complessivo assoggettabile a IRPEF al netto:

  • del reddito dell’abitazione principale;
  • dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • dei trattamenti di fine rapporto;
  • di competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Il citato art. 4 prevede inoltre che il “reddito complessivo personale” dichiarato dal contribuente ai fini in esame sarà soggetto a verifica:

“anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili”.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l’indennità una tantum sono tenuti a presentare un’apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili.

N.B. È demandata ai singoli Enti previdenziali (INPS, Inarcassa, CDC, ecc.) la definizione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda.

Il soggetto iscritto contemporaneamente all’IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà presentare la domanda esclusivamente all’INPS.

Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:

  • la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 Euro, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
  • di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.

Il soggetto interessato deve inoltre:

  • allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
  • indicare le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio.

 

AMMONTARE DELL’INDENNITÀ SPETTANTE

Per i soggetti che hanno regolarmente presentato l’apposita domanda e soddisfano i requisiti richiesti l’indennità spettante ammonta a 200 Euro. Tale somma:

  • non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR;
  • non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
  • è corrisposta una sola volta all’avente diritto.

Alla suddetta somma si aggiunge quella del nuovo bonus da 150 Euro previsto dagli articoli da 18 a 22 del D.L. 144/2022 (c.d. Aiuti-ter) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 223 del 23 settembre e in vigore da sabato 24 settembre. Tale bonus è destinato ai contribuenti che nel 2021hanno conseguito un reddito non superiore a 20.000 Euro.

Dalla stampa specializzata si apprende che le Casse si stanno orientando, in corsa, verso un’unica domanda che consenta anche a chi ne ha diritto di “prenotare” i 150 Euro considerando che formalmente il nuovo sostegno previsto dal D.L. 144/2022 si aggiunge al precedente, senza modificare i requisiti, a parte il reddito di accesso. Il Decreto peraltro non fa cenno a nuove domande per ottenerlo né rinvia l’erogazione a un ulteriore decreto attuativo.

 

MODALITÀ E SCADENZA DOMANDE

Le richieste devono essere presentate all’ente di previdenza alla quale il soggetto interessato è obbligatoriamente iscritto, quindi :

  • all’INPS per gestione separata e gestioni speciali artigiani commercianti e agricoltura, con le modalità e le scadenze che saranno specificate dall’Istituto nazionale di previdenza con una prossima circolare;
  • alle Casse private, con i modelli predisposti da parte dei singoli Enti e rese disponibili nei rispettivi siti istituzionali, dal 26 settembre (ore 12.00) al 30 novembre 2022.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori privati, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’Inps.

Per le Gestioni INPS di artigiani e commercianti, agricoltura e gestione separata, si dovrà attendere anche l’emanazione delle istruzioni operative da parte dell’istituto nazionale di Previdenza.

Non si tratterà di un “click day” come inizialmente paventato in quanto le risorse disponibili garantiscono la possibilità di ottenere il bonus a tutti gli aventi diritto.