Lavoro autonomo occasionale – modifica modalità di comunicazione preventiva

 

Come riportato nella ns. circolare informativa n. 22 del 17/12/2021, a seguito dell’approvazione con modificazioni in Senato del “Decreto Fiscale” collegato alla Legge di Bilancio 2022 (D.L. 146/2021), tra le altre, è stato previsto l’obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale disciplinate dall’articolo 2222 del Codice Civile che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Tali prestazioni, considerata l’occasionalità dell’attività, sono sottoposte al regime fiscale di cui all’articolo 67, comma 1 lettera l) del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986). Tra committente e lavoratore autonomo occasionale si instaura un rapporto d’opera, la cui forma (anche se consigliato) non necessariamente deve essere scritta. Il lavoratore autonomo occasionale è tenuto ad emettere (in occasione del pagamento della prestazione) nei confronti del committente una ricevuta soggetta a ritenuta d’acconto pari al 20% sul proprio compenso lordo, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva:

  • i lavoratori con rapporti di natura subordinata;
  • le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto n. 81 del 2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva;
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50 del 2017 (prestazioni occasionali e libretto famiglia) rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta nell’articolo 2229 del Codice Civile ed in genere, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA. Se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame.
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“ (es. i c.d. Riders);
  • le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore di Enti del Terzo Settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, a patto che non svolgano, anche in via marginale, attività di impresa. Il nuovo obbligo di comunicazione interessa infatti esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (nota INL n. 29 dell’11 gennaio 2022 e 109 del 72 gennaio 2022 con le relative FAQ);
  • le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore di aziende di vendita diretta a domicilio con riguardo alla figura dell’incaricato alla vendita;
  • la prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale, sempre perché non rientra nella definizione dell’art. 2222 c.c.;
  • le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore di pubbliche amministrazioni e/o gli enti pubblici non economici;
  • le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese dai lavoratori dello spettacolo perché già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del Lgs.C.P.S. n. 708/1947;
  • le prestazioni di lavoro occasionale svolte in favore delle Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori);
  • le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche in quanto operano senza finalità di lucro;
  • le prestazioni di lavoro occasionale svolte in favore di studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa;
  • l’attività prestata da coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese;
  • le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte dalle guide turistiche;
  • le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua, anche se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità;
  • le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine;
  • le prestazioni rese dai produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel V gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione;
  • l’attività svolta dagli sportivi o atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero. Non si tratta, infatti, di una prestazione lavorativa bensì di un obbligo “di permettere”.

I dati da comunicare sono:

  • i dati del committente e del prestatore;
  • il luogo della prestazione;
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • la data inizio prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato è necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Senza tali contenuti minimi, la comunicazione è considerata omessa.

Una comunicazione già trasmessa può essere annullata o i dati indicati possono essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettono la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono, comunque, tradursi in una omissione della comunicazione.

L’omessa o la tardiva comunicazione preventiva dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali verrà applicata una sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo, senza possibilità di diffida.

Dal 1° maggio 2022 la comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata attraverso la nuova applicazione sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, accessibile tramite SPID e CIE.

Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio” il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

N.B. Fino al 30 aprile 2022 (periodo transitorio) sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo mail, a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e non saranno ritenute valide, e pertanto sanzionabili, le comunicazione effettuate a mezzo mail direttamente alle sede degli ispettorati territoriali del lavoro.