Lavoro autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva

 

A seguito dell’approvazione con modificazioni in Senato del “Decreto Fiscale” collegato alla Legge di Bilancio 2022 (D.L. 146/2021), tra le altre, è stata introdotta una novità che riguarda il lavoro autonomo occasionale, cioè di quell’attività lavorativa, disciplinata dall’articolo 2222 del Codice civile, che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

L’art. 13 del Decreto Fiscale prevede infatti che anche per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali scatta l’obbligo di comunicazione preventiva. Il committente sarà tenuto a comunicare preventivamente all’Ispettorato territoriale del lavoro l’avvio di attività di lavoro, mediante sms o tramite email, secondo le regole previste dall’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2015 che cita: “prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazione di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata alla DTL competente per territorio, mediante sms o posta elettronica”.

L’omessa o la tardiva comunicazione preventiva dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali verrà applicata una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo, senza possibilità di diffida.

Questa norma è stata introdotta al fine di volgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’uso del contratto di lavoro autonomo occasionale che l’articolo 2222 del codice civile definisce come “colui che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale”.

Riguardo all’adozione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare oltre all’ipotesi di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro che risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il Senato ha aggiunto l’ipotesi di lavoratori “inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”, una espressione normativa poco felice sul piano strettamente giuridico, ma che senza dubbio va collegata col nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale, assegnando alla comunicazione preventiva un ruolo di legittimazione, una funzione di “requisito necessario” per lo svolgimento dell’attività, con la conseguenza di un quadro sanzionatorio imponente per chi utilizzi lavoratori autonomi occasionali, giacché alla già segnalata sanzione per l’omessa comunicazione si aggiungerà il provvedimento di sospensione, anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato, a prescindere dalla percentuale di irregolarità non prevista.