Novità in materia di sport per il 2020

 

La Legge Finanziaria 2020 ha cambiato radicalmente le regole previste per il recupero delle spese detraibili, prevedendo in generale e con poche eccezioni l’obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili.

In particolare per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986) ad eccezione delle spese mediche sostenute in farmacia o per i pagamenti effettuati in strutture Asl o convenzionate Asl) dall’1/1/2020 non è più possibile utilizzare i contanti; il pagamento deve necessariamente avvenire mediante carta di credito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegno se si vuole usufruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Tra le spese recuperabili ai sensi dell’art. 15 lett. i-quinquies del T.U.I.R. vi sono anche “le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di eta’ compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attivita’ sportive” che, per poter essere detratte dal contribuente, dovranno quindi essere pagate tramite sistemi c.d. “tracciabili”.

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile ma in tal caso la spesa non sarà fiscalmente detraibile.

Consigliamo pertanto di informare tempestivamente i genitori dei minori che partecipano alle vostre attività sportive e, qualora fossero interessati alla detrazione IRPEF, invitarli a utilizzare metodi di pagamento diversi dal contante.

La Legge Finanziaria 2020 ha inoltre confermato la proroga del credito d’imposta, c.d. “sport bonus”, previsto dall’art. 1, commi da 621 a 626, della Finanziaria 2019, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Si ricorda che:

  • il credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
    • alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
    • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui;
  • le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019.

Informiamo infine che, il Consiglio Nazionale del CONI, con comunicato emesso al termine della riunione del 17/12 u.s. ha annunciato di avere adottato una sanatoria delle iscrizioni al Registro in corso di validità al 31/12/2019 per i casi di mancato caricamento dell’attività sportiva, inclusa quella didattica, nonché per le anomalie sotto elencate riferite esclusivamente agli anni 2018 e 2019:

– codice 450 (l’Organismo non ha trasmesso i riferimenti del presidente o Amministratore Unico);

– codice 470 (l’Organismo non ha inviato i riferimenti di almeno un tesserato);

– codice 490 (nessuno degli organismi affilianti ha caricato lo statuto);

– codice 500 (il legale rappresentante non coincide con il Presidente del Consiglio).

Per quanto concerne il possesso del requisito del riconoscimento del CONI ai fini del beneficio del 5 per mille per le annualità 2018 e 2019, restano validi gli atti e le decisioni già adottate dal CONI.

Il provvedimento è stato assunto avendo preso atto delle problematiche emerse a livello di inserimento dei dati nel sistema informatico del CONI, con particolare riferimento all’obbligo di inserimento dei dati relativi in particolare alle competizioni e all’attività didattica svolta.