Novità per le dichiarazioni d’intento dal 1° gennaio 2020

 

Il “Decreto crescita” ha introdotto importanti novità in merito agli adempimenti relativi alle dichiarazioni d’intento emesse dall’esportatore abituale.

Dal 1° gennaio 2020 l’esportatore abituale non ha più l’obbligo di consegnare la dichiarazione d’intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972. Sarà comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi “informali” (ad esempio via mail).

 

Il fornitore, pertanto, dovrà verificare la correttezza degli adempimenti da parte dell’esportatore abituale accedendo al proprio Cassetto Fiscale (Sezione Consultazioni/Comunicazioni/Dichiarazioni d’intento destinatario) al fine di accertare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento. Solo successivamente può emettere fattura in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972.

 

Il Decreto Crescita apporta anche le seguenti importanti novità:

  • il fornitore dovrà indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
  •  sono soppressi alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);
  • sono state inasprite le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia. Non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.

 

Le modalità operative per l’applicazione delle predette novità dovevano trovare attuazione in un apposito provvedimento.

 

Ad oggi, accedendo al proprio Cassetto Fiscale, il fornitore non è ancora in grado di verificare tutte le informazioni necessarie per poter emettere la fattura in esenzione di IVA. Per tale motivo è evidente che al momento quest’ultimo dovrà chiedere al proprio cliente (esportatore abituale) copia dei documenti al fine di poter eseguire il riscontro nelle modalità più corrette.