CERTIFICAZIONE MEDICA PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA – QUADRO DI SINTESI

Con la presente circolare si intende fornire un quadro generale e di riferimento operativo in merito alle certificazioni sportive.

TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONE:

 

CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO

normato dal Decreto Ministeriale 18/02/1982, obbligatorio sulla base di quanto stabilito dalle singole FSN. L’art. 1, co. 2 stabilisce che “La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.”). Il certificato è rilasciato da un Medico dello sport secondo protocolli e procedure definite.

 

CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE PATROCINATE DA FEDERAZIONI SPORTIVE, DISCIPLINE ASSOCIATE O DA ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale “Balduzzi” del 24/04/2013, obbligatorio per attività sportive di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, richiesto per i partecipanti a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva che non sono tesserati ai suddetti organismi.

In questi casi, il controllo medico deve necessariamente comprendere, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico.

CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO (A.S.D. e S.S.D.)

previsto dall’art. 3 del Decreto “Balduzzi” e successive modifiche introdotte dall’art. 42 bis della L. 98/2013.

Obbligatorio per:

  • gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività para-scolastiche (es. corsa campestre, tornei sportivi dopo scuola in ambito scolastico), mentre resta esclusa l’Educazione Motoria curriculare;
  • le persone fisiche tesserate in Italia che svolgono attività organizzate dal CONI, associazioni e società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M .18.02.1982;
  • le persone fisiche che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale (quindi, i partecipanti ai giochi studenteschi nella fase provinciale e regionale).

Non sono tenuti all’obbligo di certificazione medica:

  • le attività caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare (sport di tiro, biliardo sportivo, bocce – ad eccezione della specialità volo di tiro veloce, bowling, bridge, dama, giochi e sport tradizionali, golf, pesca sportiva di superficie – ad eccezione delle specialità del long custing e del big game, scacchi, curling e stock sport);
  • i tesseramenti per coloro che non praticano attività sportiva (es. dirigenti) purché all’atto del tesseramento sia espressamente indicato che il soggetto tesserando non pratica alcuna attività sportiva.

I soggetti autorizzati al rilascio dei certificati medici non agonistici sono:

  • i medici di medicina generale (medici curanti);
  • i pediatri di libera scelta;
  • i medici specialisti in medicina dello sport;
  • i medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI.

Le tipologie di visite da effettuare per il rilascio del certificato sono, secondo le Linee Guida Decreto Ministeriale “Lorenzin” del 08/08/2014:

  • la raccolta particolareggiata delle notizie che riguardano il paziente (anamnesi);
  • l’esame clinico con misurazione della pressione arteriosa;
  • un’elettrocardiogramma o altri accertamenti specifici (a discrezione del medico).

La visita non agonistica non è specifica per un determinato sport, ma permette a colui il quale ha ottenuto il relativo certificato di praticare tutte le discipline.

La certificazione ha validità di 1 anno (con decorrenza dalla data di rilascio) ed è necessario che nello stesso sia dichiarato “che il soggetto non presenta controindicazioni o patologie in atto alla pratica sportiva non agonistica”.

È necessario chiedere l’esibizione in originale del certificato da parte del tesserato/iscritto.

Per quanto riguarda la conservazione delle certificazioni mediche:

  • per gli Enti che hanno in essere una collaborazione con un medico all’interno della propria struttura sportiva, il certificato medico rappresenta anche documento rappresentante le scritture contabili, per cui è prevista la conservazione decennale di cui all’art. 2220 Cod. Civ.;
  • per gli Enti che invece non hanno in essere una collaborazione con un medico all’interno della propria struttura sportiva, si ritiene sia sufficiente trattenere una copia sino alla data di validità o fino alla cessazione dell’attività stessa – come previsto originariamente dall’art. 2, c. 4, del DM 24 aprile 2013 (ora abrogato); si consiglia tuttavia di trattenere anche questi documenti per il maggior periodo previsto dal citato art. 2220 Cod. Civ., in quanto ci è pervenuta notizia che gli organi di controllo hanno richiesto ai sodalizi l’esibizione dei certificati medici con storicità decennale.