Assegno Unico e destinatari della norma “ponte”

 

Il Consiglio dei Ministri del 04 giugno 2021 ha approvato il decreto-legge (D.L. n. 79/2021) contenente “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021. Si tratta di una misura “ponte” che temporaneamente accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell’Assegno universale e unico per ogni figlio che avverrà a gennaio 2022.

L’articolo 1 del DL n. 79/2021 dispone che, a decorrere dal 01 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, di cui all’articolo 2 del DL n. 69/1988, sia riconosciuto un assegno temporaneo, su base mensile, a condizione che sussistano determinati requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché ulteriori requisiti economici.

 

1 – A CHI SPETTA

L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore (lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati), mentre gli assegni al nucleo familiare continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50mila euro annui. Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente o domiciliato in Italia con figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare.

 

2 – QUANTO SPETTA

L’assegno “ponte” viene corrisposto per ciascun figlio minore in base:

  • al numero dei figli stessi e
  • alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.

In particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%. Inoltre, per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Si andrà comunque da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,80 euro al mese per ciascun figlio.

 

3 – COME VIENE EROGATO

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del DL n. 79/2021, la domanda per l’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica direttamente all’INPS ovvero tramite degli Istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.

La misura decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno viene erogato mediante:

  • accredito su IBAN del richiedente, ovvero
  • bonifico domiciliato, salvo quanto previsto per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

Si noti che l’assegno non concorre a formare la base imponibile IRPEF.