Decreto Legge 73/2021 c.d. Decreto “Sostegni-BIS” – le nuove misure introdotte

 

Di seguito le misure introdotte dal D.L. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni-BIS”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/05/2021 e in vigore dal 26 maggio 2021.

 

  1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’art. 1 del D.L. “Sostegni-BIS” prevede un ulteriore contributo a fondo perduto articolato in tre componenti:

  • un contributo a fondo perduto “AUTOMATICO: si tratta di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del c.d. Decreto “Sostegni”, pari a quanto riconosciuto in precedenza, senza la necessità di presentare un’ulteriore domanda, purché abbiano la partita IVA attiva alla data del 26/05/2021;
  • un contributo “ALTERNATIVO” rispetto a quello automatico: tale contributo è riconosciuto a tutti i soggetti, che abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del D.L. “Sostegni”, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti c.d. “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo previsto dal Decreto “Sostegni”.

Per i soggetti che ne hanno beneficiato, il contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 la “vecchia” percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.

Il contributo “alternativo” si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza potrà essere presentata solo dopo l’invio telematico della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”.

In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.

Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emergerà la spettanza di un contributo inferiore rispetto a quello erogato in “automatico”, l’Agenzia non darà seguito all’istanza.

  • un contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d’esercizio (“RESIDUALE”): per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del MEF.

Sempre al MEF è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l’individuazione dell’ammontare del contributo.

L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 è presentata entro il 10/09/2021.

 

  1. SOSTEGNI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

Nell’art. 2 del “Sostegni-BIS” sono stati stanziati 100 milioni di euro per il sostegno alle attività economiche chiuse. La misura riguarda le attività per cui sia stata disposta la chiusura fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del Decreto, per almeno quattro mesi. Soggetti beneficiari, ammontare dell’indennizzo e modalità di erogazione saranno individuati da un decreto MISE/MEF, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma. Vanno rispettate le norme europee in materia di aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19.

 

  1. ESTENSIONE E PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA

Viene prorogato il credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta sui canoni di locazione e affitto d’azienda, di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 28 del D.L. 34/2020, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

  1. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione. Perciò fino a tale data, potranno continuare a non essere pagate le rate delle dilazioni con agenzia delle Entrate-Riscossione, in scadenza a partire dall’8 marzo 2020.

I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.

 

  1. MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO

Viene incrementata la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

 

  1. MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto c.d. “Liquidità”, riguardanti, tra l’altro, anche il Fondo centrale di garanzia PMI trovano applicazione fino al 31/12/2021 (in luogo del 30/06/2021 come precedentemente previsto).

 

  1. LIQUIDITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Tra gli interventi è stata prevista l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’efficacia della Garanzia Italia SACE e della disciplina speciale del Fondo di Garanzia PMI. Inoltre il D.L. “Sostegni-BIS” sembra introdurre un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio attraverso il Fondo centrale PMI, che mira a concedere la possibilità di accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all’uscita dall’emergenza sanitaria, finanziamenti di medio lungo termine con durata da 6 a 15 anni con garanzia dello Stato dell’80% anche per investimenti e liquidità e fuori dai limiti del Quadro temporaneo. Lo scopo dell’operazione deve essere finalizzato per il 60% ad attività di R&S e per investimenti Lo strumento dovrebbe riguardare anche le MID CAP, ossia le imprese che occupano fino a 499 dipendenti. Le imprese saranno ammesse alla garanzia senza valutazione da parte del gestore

 

  1. PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

Il Decreto in oggetto introduce un’agevolazione per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività commerciale che, tramite sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, detengano partecipazioni in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative per almeno 3 anni. La plusvalenza derivante dalla cessione di tale partecipazione viene esentata dall’imposta di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 461/1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%.

Inoltre, viene introdotta un’ulteriore esenzione da imposizione per le persone fisiche che realizzano plusvalenze dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale a condizione che, dette plusvalenze vengano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale, entro un anno dalla realizzazione delle stesse.

 

  1. PROROGA MORATORIA PER LE PMI

Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15/06/2021, sono prorogate fino al 31/12/2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale (ergo deve essere corrisposta la quota interessi) ove applicabile. Potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti già ammessi alla precedente; non è, infatti, prevista la riapertura dei termini per accedere alle misure.

Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing potrà essere sospeso fino al 31/12/2021.

 

  1. NOTE DI VARIAZIONE IVA IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI

L’art. 18 del Decreto “Sostegni-BIS” modifica l’impianto normativo (art. 26 del D.P.R. 633/1972) per l’emissione delle note di variazione IVA derivanti dalle procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26/05/2021, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito IVA, stabilendo che è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”.

Il momento di emissione della nota è, quindi, individuato, rispettivamente, nella data:

  • della sentenza dichiarativa di fallimento;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  • del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato.

Qualora il corrispettivo sia pagato successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione dell’IVA in aumento e il cessionario o committente, previa registrazione della nota, avrà il diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione stessa.

 

  1. CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in un’unica soluzione.

 

  1. CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021; è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione.

Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

 

  1. ACQUISTO PRIMA CASA AGEVOLATO PER UNDER–36

L’art. 64 del Decreto “Sostegni-BIS” introduce una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione:

  • per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro;
  • sotto forma di esenzione dalle imposte d’atto (registro, ipotecaria e catastale) o, per gli atti soggetti ad IVA, sotto forma di credito di imposta pari all’IVA corrisposta;
  • nonché sotto forma di esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili agevolati;
  • limitatamente agli atti stipulati tra il 26/05/2021 e il 30/06/2022;
  • con riferimento agli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà, nonché agli atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione (escluso l’atto di costituzione del diritto di superficie);
  • escluse le categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (non essendo citate le pertinenze, resta dubbia l’applicabilità del beneficio sulle medesime).

 

  1. MISURE PER IL LAVORO

Il decreto “Sostegni-BIS” ha stabilito che resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Per incentivare le assunzioni, viene data la possibilità alle aziende di godere di uno sgravio contributivo del 100%, della durata di sei mesi (con l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato – pena la restituzione dello sgravio – al termine del semestre). Questo varrà per tutte le assunzioni, indipendentemente dal settore o dall’età dell’interessato

Viene riconosciuta un’ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021.

Viene riconosciuta un’indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.