Decreto Legge 41/2021 c.d. Decreto “Sostegni” – le modifiche inserire in sede di conversione con la Legge 69/2021

 

Di seguito le ulteriori modifiche introdotte al D.L. 41/2021, c.d. Decreto “Sostegni” (circolare Studio n. 10/2021), con la Legge di conversione n. 69/2021, pubblicata sulla G.U. n. 120 del 21 maggio 2021 ed entrata in vigore il 22 maggio 2021.

 

  1. PROROGA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (Art. 1 – bis)

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, disciplinata dall’art. 110 D.L. 104/2020, può essere eseguita anche nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2021, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.

 

  1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER START-UP ( 1 – ter)

Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2018 al 31/12/2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di commercio, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo perduto (di cui all’art. 1 del Decreto “Sostegni”) in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dall’art. 1.

Con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

 

  1. ESENZIONE DAL VERSAMENTO DELLA 1^ RATA IMU (Art. 6 – sexies)

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, per l’anno 2021 non è dovuta la 1^ rata IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, cc. da 1 a 4 del Decreto “Sostegni” previste per il contributo a fondo perduto.

Perciò, l’agevolazione:

  • è riconosciuta a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23/03/2021, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23/03/2021, agli enti pubblici nonchè agli intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis Tuir;
  • spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 TUIR, nonchè ai soggetti con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23/03/2021;
  • spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

 

  1. CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI (Art. 6 – septies)

Le disposizioni di cui all’art. 3-quinquies D.L. 34/2019 concernenti la sospensione della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione non riscossi di immobili a uso abitativo, purchè la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 01/01/2020.

È pertanto abrogato il vincolo di applicabilità ai soli contratti stipulati a decorrere dal 01/01/2020.

Ne consegue che i canoni di locazione non percepiti dall’1/01/2020 possono non essere dichiarati nel modello 730 o nel modello Redditi 2021 se la mancata percezione è comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione.

 

  1. PERCORSO CONDIVISO PER LA RICONTRATTAZIONE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI (Art. 6 – novies)

Le disposizioni di tale articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonchè dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

 

  1. ULTERIORI PROROGHE (Art. 30)

A causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate è prorogata, dal 31/03/2021 al 31/12/2021, l’esenzione dal versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le imprese di pubblico esercizio (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) titolari di concessioni, autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessione, autorizzazione concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. L’esonero riguarda il canone unico di cui all’art. 1, c. 816 L. 160/2019 introdotto in sostituzione dal 2021 di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone di installazione di mezzi pubblicitari e canone per le strade di pertinenza di comuni e province, nonché il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

 

  1. MISURE PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE (Art. 36 ter)

La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di Covid-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 c.c.

I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.