Le principali novità della Finanziaria 2021 – Imprese e Professionisti

È stata pubblicata sulla G.U. del 30.12.2020 la Legge n. 178/2020, c.d. “Finanziaria 2021”, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2021.

Si analizzano di seguito le principali novità di caratteri fiscale rivolte alle imprese e ai professionisti.

 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI (commi 20, 21 e 22)

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, è istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
  • dai professionisti iscritti ad altre casse “Private” quali CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc. e Casse Interprofessionali;

con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.

Le modalità per la concessione dell’esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

 

IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO  (comma 40)

E’ prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:

  • del loro consumo immediato;
  • della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA  (comma 83)

Con l’aggiunta del comma 8-bis all’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” la rivalutazione dei beni d’impresa è estesa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

 

ESTENSIONE “CONTRIBUTO CENTRI STORICI”  (commi 87 e 88)

Per il 2021 il c.d. “contributo centri storici” è stato esteso a favore dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi.

Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti:

  • esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  • con un fatturato/corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.

 

COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI  (commi da 227 a 229)

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche, risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

 

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE  (comma 266)

E’ stato disposto che per le perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

  • 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.C. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 ;
  • 2447 e 2482-ter, C.C. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
  • 2482-bis, comma 5, C.C. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
  • 2482-bis, comma 6, C.C. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
  • 2484, comma 1, n. 4, C.C. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • 2545-duodecies, C.C. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

È inoltre:

  • posticipato al quinto esercizio successivo (in luogo dell’esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3.

In tal caso l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

  • previsto che nelle ipotesi di cui al citati art. 2447 e 2482-ter l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025).

L’assemblea che approva il bilancio di quest’ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter;

  • previsto che fino alla data della predetta assemblea non operano le cause di scioglimento della società per riduzione / perdita del capitale sociale di cui ai citati 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, C.c.;
  • previsto che le perdite in esame devono essere distintamente indicate in Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

 

INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE (commi da 386 a 401)

E’ stata istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.

L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  1. a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
  2. b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al L. n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
  3. c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno precedente la presentazione della domanda;
  4. d) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’Indice ISTAT rispetto all’anno precedente;
  5. e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa.

 

BONUS PUBBLICITÀ  (comma 608)

È previsto anche per il 2021 e 2022 il c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali). Per il biennio 2021 – 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.

 

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO INNOVAZIONE E DESIGN (comma 1064)

E’ stato prorogato al 2022 il Credito di Imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.

Le aliquote vengono così modificate:

  • Ricerca e Sviluppo: si passa dal 12% al 20% con un beneficio massimo che passa da 3 a 4 milioni di euro;
  • Innovazione tecnologica e Design si passa dal 6% al 10% con beneficio massimo che passa da 1,5 a 2 milioni di euro;
  • Innovazione tecnologica finalizzata a industria 4.0 si passa dal 10% al 15% con un beneficio massimo che passa da 1,5 a 2 milioni di euro.

 

UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA ESPORTATORI ABITUALI (commi da 1079 a 1083)

L’Amministrazione Finanziaria effettua specifiche analisi finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di dichiarazioni d’intento illegittime.

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

  • al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell’ 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.

 

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO  (commi da 1098 a 1100)

ll c.d. “Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro” previsto dal c.d. “Decreto Rilancio” relativo agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall’1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell’art. 122, D.L. n. 34/2020.

 

SEMPLIFICAZIONI FISCALI (commi da 1102 a 1107) – ESTEROMETRO

Dall’01.01.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:

  • entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;
  • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute.

In caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di €400 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).

É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

E’ prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
  • memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

La sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.

La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui:

  • l’omessa / tardiva trasmissione;
  • la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione.

RAVVEDIMENTO

Non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti quando la violazione è già stata constatata.

 

INDENNITÀ ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (comma 1121)

È confermato l’inquadramento tra i redditi diversi anche delle indennità di trasferta / rimborsi forfetari di spesa / premi e dei compensi, erogato anche da Sport e Salute s.p.a., nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (commi 1122 e 1123)

E’ stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto,

alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Entro il 30.6.2021 è necessario provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva (11%).