Dal 2021 nuove regole per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria spese sanitarie e veterinarie

 

Come noto, dal 2016 i professionisti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti al fine di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno e consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto alcune novità in merito alla detraibilità di tali spese:

  • la detrazione fiscale spetta nella misura del 19%, a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;
  • la disposizione sopra richiamata (pagamento tracciabile) non si applica alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale.

 

Con il recente Decreto Ministero Economia e Finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella GU Serie Generale n. 270 del 29.10.2020, viene previsto l’adeguamento delle modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, al fine di:

  • estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, includendo la modalità di pagamento,
  • modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS,
  • prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Pertanto, già per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedonorelativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie e veterinarie.

 

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi, comprensivi di ulteriori dati:

– tipo di documento fiscale;

aliquota ovvero natura Iva della singola operazione;

indicazione dell’esercizio dell’opposizione.

 

In particolare:

 

TIPO DOCUMENTO FISCALE

Con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021, sarà necessario comunicare al STS anche il “Tipo di documento fiscale” per permettere la distinzione tra fatture e altri documenti fiscali (documento commerciale).

A tal fine è previsto che nell’apposito campo, da compilare obbligatoriamente, va indicato “D – documento commerciale” ovvero “F – fattura”.

 

ALIQUOTA IVA / NATURA DELL’OPERAZIONE

Con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021, per ciascuna operazione deve essere indicata, analogamente a quanto avviene nella fatturazione elettronica, l’aliquota IVA applicata ovvero la natura dell’operazione nei casi di mancata applicazione dell’IVA (ad esempio, codice “N4” per una prestazione esente ex art. 10, DPR n. 633/72).

 

OPPOSIZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Come noto, il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ha la possibilità di esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ferma restando tale possibilità e le relative modalità di esercizio previste dal DM 31.7.2015, l’art. 2, comma 2, lett. c) del Decreto in esame dispone ora che in caso di opposizione all’utilizzo dei dati con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021:

  • il soggetto obbligato all’invio è comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi all’acquisto / prestazione sanitaria.

In tal caso, il rispetto dell’opposizione comporta che non deve essere indicato / trasmesso il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa e manifestato l’opposizione;

  • è necessario indicare l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati nell’apposito nuovo campo.

 

TERMINI DI INVIO TELEMATICO DEI DATI AL STS

La trasmissione dei dati sopra descritti dovrà essere effettuata:

  • entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
  • entro la fine del mese successivo, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.