Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore le nuove e obbligatorie specifiche tecniche (versione 1.6) della fatturazione elettronica, pertanto da tale data   il Sistema di Interscambio  accetterà esclusiva-mente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

 

Le nuove specifiche tecniche introducono nuovi codici “Tipo Documento”, “Natura Operazione” e “Tipo Ritenuta”, al fine di trasmettere all’Agenzia delle Entrate informazioni più dettagliate, complete e utili per supportare l’avvio della dichiarazione precompilata per professionisti ed imprese.

Si analizzano di seguito le principali novità:

Nuovi codici per “Tipo Documento”

Le nuove specifiche tecniche prevedono determinati codici per differenziare le fatture emesse a seguito dell’applicazione del reverse charge nelle diverse fattispecie previste (operazioni interne, intraUE o extraUE).

Sono introdotti i seguenti codici:

  • TD16 Integrazione fatture reverse charge interno;
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
  • TD21 Regolarizzazione splafonamento;
  • TD22 Estrazione beni da un deposito IVA;
  • TD23 Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA;
  • TD24 Fattura differita;
  • TD26 Cessione di beni;
  • TD27 Fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa.

L’invio al Sistema di Interscambio delle fatture integrate e delle autofatture consentirà di superare l’invio dell’esterometro.

Nuovi codici per “Natura Operazione”

Le nuove specifiche tecniche introducono un maggior dettaglio della “Natura” delle operazioni prevedendone una suddivisione in più codici.

Il codice N2 (operazioni non soggette IVA)  viene suddiviso in:

  • N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
  • N2.2: non soggette – altri casi.

Il codice N3 (operazioni non imponibili) viene suddiviso in:

  • N3.1 non imponibili – esportazioni;
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

Il codice N6 (operazioni in reverse charge)  viene suddiviso in:

  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
  • N6.9 inversione contabile – altri casi.

 

Nuovi codici per “Tipo Ritenuta”

Al fine di specificarne la “destinazione” sono stati introdotti i seguenti codici:

 

  • RT03 per il contributo INPS;
  • RT04 per Enasarco;
  • RT05 per ENPAM;
  • RT06 per altro contributo previdenziale.

 

Tra le altre novità si evidenzia l’eliminazione dell’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo (opzionale).

 

Fatturazione delle operazioni di fine anno – Attenzione al campo “Data”

Le fatture elettroniche (immediate o differite) possono riportare nel campo “Data” del tracciato xml un valore, ma esser trasmesse in un secondo momento. Nello specifico:

  • le fatture immediate possono essere trasmesse entro 12 giorni dall’effettuazione operazione (articolo 21, comma 4, primo periodo, DPR 633/1972)
  • le fatture differite possono essere trasmesse entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (articolo 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972)

Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, in considerazione del raccordo tra vecchie e nuove specifiche tecniche, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato.

Quindi, tutte le fatture elettroniche con data successiva al 31 dicembre 2020 saranno accettate dal Sistema di Interscambio unicamente se trasmesse con il nuovo tracciato. Fino al 31 dicembre 2020 è invece consentito indifferentemente l’utilizzo delle vecchie o delle nuove specifiche tecniche.

Maggiori dettagli sono contenuti nella Guida dell’Agenzia delle Entrate (Guida_compilazione-FE)