Principali disposizioni in materia di lavoro introdotte dal D.L. 28.10.2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”)

 

Si riportano di seguito le principali disposizioni in materia di lavoro contenute nel nuovo Decreto.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE COVID-19 (ART. 12)

È riconosciuto ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga ex D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.1.2021.

Le 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

In relazione invece ai periodi di trattamenti di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1 del D.L. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15.11.2020, si prevede l’imputazione, ove autorizzati, alle 6 settimane introdotte dal D.L. “Ristori”.

Le nuove 6 settimane di trattamenti sono riconosciute:

  • ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane ex art. 1 co. 2 del D.L. 104/2020, decorso il periodo autorizzato;
  • ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure ex DPCM 24.10.2020, di chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Contributo addizionale

Per i datori di lavoro che richiedono l’intervento di integrazione salariale in questione sussiste l’obbligo, a determinate condizioni, di versare un contributo addizionale:

  • determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019;
  • calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

In particolare, l’aliquota contributiva addizionale da applicare sulla predetta retribuzione globale risulta pari al:

  • 9% se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%,
  • 18% se non si è verificata alcuna riduzione di fatturato.

Il contributo addizionale non è invece dovuto dai datori di lavoro:

  • che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%;
  • che hanno avviato l’attività di impresa successivamente all’1.1.2019;
  • appartenenti ai settori interessati dalle misure di chiusura delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in questione.

 

Domanda di concessione

I datori di lavoro interessati devono presentare all’INPS domanda di concessione, autocertificando ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

In seguito, l’Istituto previdenziale autorizzerà i trattamenti richiesti individuando l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. Sul punto, la norma stabilisce che in mancanza della predetta autocertificazione troverà applicazione l’aliquota massima del 18%.

 

Termini di presentazione delle istanze

Le istanze devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, la norma fissa il termine di decadenza al 30.11.20207.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al 27.11.2020 (30° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto “Ristori”), se tale ultima data è posteriore a quella sopra citata. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto, in via alternativa, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico già definito dall’art. 3 del D.L. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.1.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che hanno richiesto l’esonero contributivo ai sensi dell’art. 3 del D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto “Ristori”.

 

PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO (ART. 12 CO. 9, 10 E 11)

Viene confermato il divieto di licenziamento per motivi economici inizialmente introdotto dall’art. 46 del D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020), iniziato il 17.3.2020 e poi confermato dall’art. 14 del D.L. 104/20208.

La norma dispone una proroga del divieto al 31.1.202110. Fino a tale data resta quindi precluso:

  • l’avvio di procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto11;
  • indipendentemente dal numero di dipendenti, il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/66 e restano sospese le procedure già avviate ai sensi dell’art. 7 della medesima legge.

 

Eccezioni

Restano ferme le eccezioni al divieto di licenziamento per motivi economici disposte dall’art. 14 del D.L. 104/2020. Pertanto, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro oltre che nell’ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, anche nei casi di:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, sempreché non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all’esodo per quei lavoratori che siano disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpI;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

 

SMART WORKING E CONGEDO COVID-19 PER I FIGLI IN QUARANTENA O PER SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA (ART. 22)

Viene modificato l’art. 21-bis del D.L. 104/202014 mediante:

  • l’innalzamento del limite di età a 16 anni del figlio convivente al fine di poter lavorare in smart working;
  • la previsione della sospensione dell’attività didattica quale presupposto per svolgere la prestazione in modalità agile e fruire del congedo straordinario;
  • l’introduzione del diritto di astensione per i figli tra i 14 e i 16 anni.

Quindi il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in caso di:

  • quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di anni 16 disposta dal- l’ASL15;
  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16.

Per il figlio minore di anni 14, uno dei due genitori, alternativamente all’altro, può fruire di un congedo straordinario se la prestazione non può essere resa con modalità agile e comunque in alternativa a tale modalità di svolgimento del- l’attività lavorativa.

Tale congedo straordinario può quindi essere fruito per il figlio convivente minore di anni 14:

  • per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena;
  • in caso di sospensione dell’attività didattica.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni viene disposto il diritto di astensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

REDDITO DI EMERGENZA (ART. 14)

La norma riconosce, per i mesi di novembre e dicembre 2020, una quota di Reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari già beneficiari della misura ai sensi dell’art. 23 co. 1 del D.L. 104/2020 (conv. L. 126/2020)20.

Viene altresì riconosciuta una quota di REM, pari all’ammontare di cui al co. 521 dell’art. 82 del D.L. 34/2020 (conv. L. 77/2020), relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’art. 82 co. 5 citato;
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’art. 15 del D.L. in esame;
  • possesso dei requisiti di cui ai co. 2, lett. a), c) e d), 2-bis e 3, dell’art. 82 del D.L. 34/2020 convertito.

La domanda per la quota di REM di cui al co. 2 in esame può essere presentata entro il 30.11.2020.

 

SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI INAIL (ART. 13)

Per i datori di lavoro privati, aventi sede operativa in Italia, appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24.10.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto, sono sospesi i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti per il mese di competenza novembre 2020.

L’importo sospeso dovrà essere versato senza applicazione di sanzioni o interessi:

  • in unica soluzione, entro il 16.3.2021;
  • ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16.3.2021).

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.