NOVITÀ IN TEMA DI ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE introdotte dal DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”)

 

Il DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”), pubblicato sulla G.U. 28.10.2020 n. 269, è entrato in vigore il 29.10.2020 e dovrà essere convertito in legge entro il 27.12.2020.

Il decreto introduce:

  • nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, oltre che indennità per i lavoratori sportivi;
  • un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive previste dal DPCM 24.10.2020, nonché a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
  • l’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda;
  • la cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili in cui si esercitano attività sospese per l’emergenza COVID-19;
  • la proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione del modello 770/2020;
  • la proroga per ulteriori sei settimane degli ammortizzatori sociali riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Si analizzano di seguito le principali agevolazioni fiscali introdotte a favore delle imprese (agevolazioni in materia di lavoro e settore sportivo saranno trattate in apposita circolare dello Studio).

 

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1)

 

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 24.10.2020.

In particolare, si tratta dei soggetti che:

  • hanno la partita IVA attiva alla data del 25.10.2020;
  • dichiarano di svolgere come attività prevalente, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

Possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro (esclusi dal precedente contributo).

 

Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019.

 

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo del DL “Ristori”:

  • per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex art. 25 del DL 34/2020, è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
  • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (un provvedimento definirà i termini di presentazione).

 

Determinazione del contributo

L’ammontare del contributo è determinato:

  • per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020;
  • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette quote (100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato 1 al decreto in esame.

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

 

 

Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali (art. 6)

 

In tema di export:

  • è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all’art. 2 del DL 28.5.81 n. 251 (“fondo 394”);
  • è aumentata di 200 milioni di euro per l’anno 2020 la disponibilità di spesa del “Fondo per la promozione integrata” di cui all’art. 72 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul “fondo 394”.

Mediante modifica all’art. 91 del DL 14.8.2020 n. 104:

  • il fondo rotativo di cui all’art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 251 può essere impiegato per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale;
  • agli stessi soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dall’1.3.2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da Pubbliche Amministrazioni o da altre fonti di ricavo.

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 8)

 

Viene prevista l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:

  • per le sole imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al DL “Ristori” (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020);
  • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente;

con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell’art. 28 del DL 34/2020, sicché, per l’accesso al credito d’imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la condizione del calo del fatturato (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l’attività dall’1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

La nuova norma introdotta in materia di credito d’imposta locazioni dal DL “Ristori” è soggetta ai limiti comunitari del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato” di cui alla comunicazione Commissione europea 19.3.2020, diversamente dalle modifiche al credito d’imposta apportate dall’art. 77 del DL 104/2020 DL “Agosto” (tra cui l’estensione del credito al mese di giugno o luglio), la cui efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione UE.

 

Abolizione seconda rata IMU per l’anno 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese per il COVID-19 (art. 9)

 

Non è dovuta la seconda rata dell’IMU dovuta per il 2020, in scadenza entro il 16.12.2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate dal DL 137/2020 indicate nell’Allegato 1 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.