Decreto Legge 28.10.2020, n. 137 c.d. “Decreto Ristori” – Indennità per il mese di novembre a favore dei lavoratori sportivi (ART. 17)

 

Viene riproposta, per il mese di novembre 2020, un’indennità/bonus pari a Euro 800,00 a favore dei collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali che abbiano un contratto di collaborazione in con CONI/CIP/FSN/EPS/DSA/ASD/SSD/ e che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Il bonus non potrà essere riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro o del reddito di cittadinanza. Ai fini dell’esclusione, sono considerati redditi da lavoro i redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati con esclusione di quello di invalidità. Il bonus non è assoggettato a tassazione.

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito o indennità, dovranno essere presentante entro il 30 novembre 2020 alla società Sport e Salute S.p.a. che le istruirà secondo l’ordine cronologico di ricezione.

L’inoltro della domanda potrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di lunedì 2 Novembre sul sito di Sport e Salute.

La procedura per la presentazione della domanda è riportata nella pagina web dedicata. Invitiamo a prendere visione delle FAQ pubblicate da Sport e Salute al seguente indirizzo.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 (e per i quali permanga il possesso dei requisiti) il bonus per il mese di novembre sarà erogato, senza necessità di ulteriore domanda.