Le misure previste dal Decreto c.d. “Rilancio” per le locazioni e concessioni del settore sportivo

 

Come indicato nella ns. circolare n. 19 del 25/05/2020, il D.L. Rilancio ha previsto una serie di agevolazioni per le locazioni e concessioni di immobili utilizzati dagli operatori del settore sportivo. Di seguito ne riportiamo una sintesi.

 

  1. IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI IN CONCESSIONE O LOCAZIONE

 

SOSPENSIONE DEL CANONE

L’art. 216 del Decreto Rilancio ha previsto il rinvio al 31/07/2020 del pagamento dei canoni di concessione o di locazione sospesi nel periodo compreso tra la chiusura degli impianti e fino al 30 giugno 2020.

In alternativa al pagamento in unica rata è possibile pagare ratealmente in 4 rate mensili da luglio a ottobre.

 

RINEGOZIAZIONE O RECESSO DEL CONTRATTO

L’articolo suindicato prevede anche la possibilità per le parti (Ente pubblico e gestore), su richiesta avanzata dal concessionario, di revisionare i rapporti in scadenza scadenza mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie anche attraverso la proroga della durata del rapporto.

In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto.

In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

 

  1. IMPIANTI SPORTIVI PRESI IN LOCAZIONE TRA “PRIVATI”

 

RIDUZIONE DEL CANONE

La sospensione delle attività sportive disposta con i decreti governativi viene considerata come fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.

Il conduttore (e quindi il gestore dell’impianto sportivo) ha pertanto diritto a richiedere al proprietario dell’immobile una riduzione del 50% del canone mensile contrattualmente pattuito, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata (gestore o proprietario).

Quindi il gestore potrà avanzare richiesta al proprietario per la riduzione del canone così come previsto dalla legge avendo possibilità di recuperare anche eventuali pagamenti di canoni effettuati nei mesi da marzo ad oggi eccedenti il 50% dell’importo mensile originario in applicazione all’attuale disposizione normativa.

N.B. A questo LINK è possibile rinvenire la BOZZA DI TESTO PREDISPOSTA DALLO STUDIO e da trasmettere al proprietario per rivendicare il diritto alla riduzione del canone come previsto dall’art. 216 del D.L. Rilancio. La lettera va trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (riportando il testo direttamente nel corpo della pec) ovvero tramite raccomandata A/R ove non fossero disponibili uno degli indirizzi di posta elettronica (mittente o destinatario).

Alcune precisazioni:

  • ove locatore e proprietario avessero già raggiunto in precedenza un accordo sulla riduzione del canone di locazione, e questo fosse meno vantaggioso rispetto all’agevolazione prevista dal Decreto, si ritiene che il conduttore abbia diritto ad ottenere l’ulteriore riduzione;
  • ove fossero stati eseguiti dei pagamenti dei mesi oggetto di riduzione, come indicato nella bozza di comunicazione, i pagamenti eseguiti potranno essere considerati quali acconto dei mesi successivi ed effettuare i pagamenti successivi alla comunicazione, quale conguaglio;
  • anche se non espressamente previsto dalla norma, si ritiene che la riduzione prudenzialmente vada comunque comunicata all’Agenzia delle Entrate, in quanto si suppone non possa essere rilevata d’ufficio.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

L’art. 28 del D.L. Rilancio, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di € nel 2019, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo 2020 rispetto a marzo 2019, aprile 2020 su aprile 2019, maggio 2020 su maggio 2019) di almeno il 50%.

Il credito d’imposta in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda è pari al 30%.

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali (e quindi le associazioni), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

L’importo del credito d’imposta è commisurato ai canoni effettivamente versati nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione e non è assoggettato a tassazione.

Non sono ancora stati forniti chiarimenti in merito al dubbio se per le SSD e le ASD si debbano prendere in considerazione anche i ricavi istituzionali o se si debbano prendere in considerazione solo quelli commerciali.

 

CESSIONE DEL CREDITO

In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari del credito di cui sopra, possono – ai sensi dell’art. 122 del D.L. Rilancio – optare per la cessione, anche parziale, del credito di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative per questa cessione del credito, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.