Decreto Legge 18/2020 c.d. “Cura Italia” – le misure adottate per lo sport

 

Di seguito le misure a sostegno per lo sport previste dal D.L. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”, in vigore dal 17 marzo 2020.

 

  1. LE MISURE PER I COLLABORATORI SPORTIVI TITOLARI DI PARTITA IVA

L’art. 27 del succitato Decreto prevede il riconoscimento di un’indennità pari a 600 € per il mese di marzo in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità verrà erogata da INPS e non concorrerà alla formazione del reddito.

L’art. 27 del Decreto richiede le seguenti condizioni:

  • che la partita IVA sia attiva alla data del 23 febbraio 2020;
  • che il soggetto non sia titolare di pensione;
  • che il soggetto non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’art. 38 del Decreto, per gli sportivi dilettanti titolari di partita IVA iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo – INPS gestione ex PALS richiede invece:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • reddito non superiore a 50.000 €;
  • non titolari di pensione.

 

  1. LE MISURE PER I COLLABORATORI SPORTIVI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

L’art. 96 del Decreto 18/2020 prevede il riconoscimento di un’indennità di 600 € (quale estensione della misura di sostegno riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS), anche ai rapporti di collaborazione di cui all’art.67 comma I lett. m) del TUIR, inquadrati tra i redditi diversi e pertanto non soggetti a forme di previdenza obbligatoria ed esclusi da oneri previdenziali.

L’importo non concorre alla formazione del reddito e si ritiene, stante il richiamo alla misura prevista per i lavoratori autonomi dall’art. 27 del Decreto, che anche per i collaboratori sportivi sia riferita al mese di marzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 pari all’incremento delle risorse assegnate a tal fine a Sport e Salute s.p.a.

L’indennità verrà riconosciuta da Sport e Salute s.p.a. su domanda dell’interessato a condizione che:

  • il rapporto di collaborazione instaurato con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 67 comma I lett. m) sia già in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • il collaboratore non percepisca altri redditi da lavoro.

Entrambe le condizioni – preesistenza del rapporto di collaborazione e mancata percezione di altri redditi da lavoro – dovranno essere autocertificate dal richiedente: salve ulteriori diverse indicazioni, alla domanda non dovranno quindi essere allegati i documenti attestanti l’instaurazione del rapporto ma un’autodichiarazione con la quale il richiedente attesta (a pena di falso) la veridicità dei fatti e delle qualità dichiarate. I documenti dovranno quindi essere idonei a documentare quanto dichiarato e conservati in modo da essere esibiti in caso di controlli.

Ogni ulteriore dettaglio relativo alle modalità di presentazione della domanda e ai criteri di gestione del fondo di 50 milioni assegnato a Sport e Salute s.p.a. è stato demandato ad un Decreto MEF da adottare entro il 1° aprile 2020.

Occorre quindi attendere le ulteriori specifiche che fornirà il MEF al fine di procedere alla presentazione della richiesta e conoscere i criteri di gestione delle risorse.

Allo stato attuale, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 96 del Decreto, è previsto che:

  • le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione;
  • le domande saranno istruite sulla base del Registro Coni.

Il riferimento al Registro Coni si ritiene dovuto al necessario riscontro da parte di Sport e Salute s.p.a. della regolare iscrizione da parte dell’Associazione/Società Sportiva.

La formulazione della norma ha comprensibilmente creato confusione e incertezza tra gli operatori e le migliaia di collaboratori sportivi soprattutto in relazione al criterio cronologico di presentazione che desta allarme in vista del c.d. click day, e soprattutto in relazione al limite annuo delle risorse complessive fissato in 50 milioni ed all’eventuale numero di ore minime nei periodi precedenti per avere diritto all’indennità o ad una quota parte di essa.

Prima dell’emanazione del Decreto attuativo da parte del MEF, atteso entro il 1° aprile, non è comunque possibile attivarsi per l’inoltro della domanda.

Si suggerisce che i collaboratori interessati e che rispettino le condizioni previste (rapporto anteriore al 23 febbraio 2020 e mancanza di altri redditi da lavoro) si attivino per predisporre assieme all’ente, associazione, società di appartenenza la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti (a tal fine si ritiene possano essere utili ad esempio copia del contratto di collaborazione, delibera del direttivo per l’incarico, tesseramento, qualifiche, ricevute di pagamenti pregressi, bonifici relativi ai pagamenti, CU anno precedente).

 

  1. LE MISURE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E AL CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

L’art. 95 del Decreto prevede una sospensione dei versamenti per il settore sportivo alle A.S.D./S.S.D., Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva – dunque anche ai Comitati – per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Tali versamenti sono sospesi fino al 31 maggio 2020; e dovranno essere versati senza interessi e sanzioni entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione oppure in cinque rate mensili sempre a partire da giugno 2020.

Pertanto la sospensione non riguarda tutte le locazioni relative al settore sportivo ma soltanto i canoni di locazione/affidamento dell‘impianto pubblico concesso da Stato, Comuni, Province, Regioni. Negli altri casi, quando A.S.D./S.S.D. o i comitati hanno in essere un ordinario contratto di locazione con privati, persone fisiche o società, o con altri enti si dovrà ricorrere alle normali regole civilistiche valutando caso per caso la soluzione migliore per far fronte alle esigenze del conduttore che pur mantenendo la disponibilità dell’immobile non può utilizzarlo secondo lo scopo convenuto nel contratto per c.d. factum principis (i provvedimenti restrittivi della chiusura degli impianti imposti con i D.P.C.M. 8 marzo e 9 marzo). In linea generale è sempre consigliabile attivare un periodo di sospensione concordato con il locatore ovvero una richiesta di riduzione del canone.

Altra interessante misura introdotta dal D.L. 18/2020 è invece la particolare agevolazione per i soggetti che esercitano un’attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Secondo quanto previsto dall’articolo 65 del Decreto, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Si è in attesa di chiarimenti in merito ai destinatari della misura agevolativa e, nello specifico, se anche le associazioni sportive siano considerate “soggetti esercenti l’attività di impresa” e possano di conseguenza usufruire dell’agevolazione.