Finanziaria 2020 – le principali novità per le Persone Giuridiche

 

DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

Con la modifica dell’art. 3, DL n. 34/2019, è confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.

 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.

In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020:

  • fino al 31.12.2020;

ovvero

  • fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Soggetti beneficiari

Il nuovo credito d’imposta:

  • spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
  • non spetta alle imprese:

– in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

– destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza).

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni ricompresi in altri gruppi residuali.
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Il credito d’imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l’ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell’art. 1, DL n. 34/2019.

Misura del credito d’imposta spettante

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti Credito d’imposta
Fino a € 2,5 milioni

40%

Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

Altri beni

Relativamente ai beni agevolabili diversi dai precedenti, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

L’agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;

ovvero

  • dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento: dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Cessione bene agevolato

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

 

CREDITO PER RICERCA E SVILUPPO

In sede di approvazione è previsto che il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n. 145/2013 che doveva trovare applicazione anche per il 2020 è, ora, limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019.

 

BONUS FORMAZIONE 4.0

In sede di approvazione, il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

  • il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell’impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017;
  • oltre alle imprese in difficoltà di cui all’art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, sono escluse dal credito d’imposta in esame anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
  • l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  • nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori;
  • il credito d’imposta è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
  • le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
  • per il riconoscimento del credito d’imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali presso l’Ispettorato del lavoro;
  • non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”.

 

RIPRISTINO ACE

È confermata la soppressione già dal 2019 dell’agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%).

Contestualmente dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE disciplinata dall’art. 1, DL n. 201/2011 e dall’art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all’1,3%.

 

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

  • con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l’art. 51, comma 4, TUIR nelle versione in vigore fino al 31.12.2019);
  • con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:
Emissione di CO2 del veicolo % applicabile
Fino a 60 g/km 25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km 30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km 40% (50% per 2021)
Superiore a 190 g/km 50% (60% per 2021)

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

In sede di approvazione è (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:

  • è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:

– nella misura del 60% entro il 30.11.2020;

– il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

  • 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
  • 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
  • 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

È confermata la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

  • 12% per i beni ammortizzabili;
  • 10% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate:

  • per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d’imposta successivi;
  • per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES relativo al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES per i periodi d’imposta successivi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

 

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Non è stata riproposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

 

Inoltre si fa presente che a decorrere dal 1° gennaio 2020 il saggio degli interessi legali, ossia quelli che si applicano quando altre disposizioni (legge o contratti) non stabiliscono una misura diversa, è passato dallo 0,8% allo 0,05% in ragione d’anno.