Finanziaria 2020 – le principali novità per le Persone Fisiche

 

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

E’ stata confermata l’aliquota del 10% per i contratti a canone concordato in cedolare secca.

 

“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS

Tale disposizione riguarda la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali (sono previsti specifici requisiti); a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione di importo pari o superiore a € 200.000 che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.

 

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

E’ stato prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari;
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

 

Si fa presente che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica è già previsto il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

 

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO

E’ stato prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.

 

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI”

E’ stato confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.

 

PROROGA “SPORT BONUS”

È stato confermato anche per il 2020 il credito d’imposta, c.d. “sport bonus”, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Si fa presente che il credito d’imposta alle persone fisiche, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo nel limite del 20% del reddito imponibile.

 

“BONUS FACCIATE”

È stata introdotta una nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68. Gli interventi devono rispettare specifici requisiti.

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

 

CREDITO D’IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI

Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, è introdotto uno specifico credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, per le spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.

Si attendono le disposizioni attuative.

 

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI

È previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.

Si attendono le disposizioni attuative.

 

BONUS BEBÈ

È stato confermato il riconoscimento dell’assegno per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE. L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

 

BONUS “ASILO NIDO”

E’ entrato a regime il bonus c.d. “asilo nido”, ossia il buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

 

ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO

È prevista l’esenzione dal pagamento del canone RAI ai seguenti soggetti di età pari / superiore a 75 anni, con reddito non superiore a € 8.000 (compreso quello del coniuge), non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf / badanti / collaboratori domestici).

Tale agevolazione è limitata all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

 

BONUS CULTURA 18ENNI

È stato confermato anche per il 2020 il “bonus cultura” di € 300 a favore dei residenti in Italia (anche stranieri) che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

 

SPESE VETERINARIE

E’ previsto l’aumento da € 387,34 a € 500 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

 

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO

E’ stata prevista la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze:

  • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:

  • interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
  • interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale;
  • spese sanitarie.

 

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI

La detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio bonifico, assegno, carta di debito / di credito / prepagata).

Pertanto sono detraibili le seguenti spese solo se il pagamento è stato sostenuto in modo tracciato:

  • gli interessi per mutui ipotecari per acquisto prima casa;
  • spese per istruzione (scuole e università);
  • spese funebri;
  • spese per l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
  • spese per attività sportive per ragazzi;
  • spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale;
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • erogazioni liberali;
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
  • spese veterinarie;
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

 

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN. Pertanto queste ultime saranno detraibili anche in caso di pagamento avvenuto in contanti.

 

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Non è stata riproposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.