Fatturazione elettronica – chiarimenti Agenzia delle Entrate

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardanti la data da indicare in fattura elettronica a decorrere dall’1.07.2019 (operazioni effettuate a partire da luglio) ed i conseguenti riflessi sull’annotazione nel registro fatture emesse.

 

FATTURA IMMEDIATA

La fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Pertanto:

  • entro 12 giorni dalla data di consegna/spedizione per i beni;
  • entro 12 giorni dalla data del pagamento per i servizi.

 

Nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione. A tal fine l’Agenzia chiarisce che:

  • il citato maggior lasso di tempo entro il quale va emessa la fattura immediata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione riguarda tutte le fatture (non solo quelle elettroniche);
  • il Sistema di Interscambio (SDI) attesta la data di emissione della fattura;
  • nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione.

 

FATTURA DIFFERITA

Per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt, è possibile emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all’indicazione della data, l’Agenzia specifica che: “laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale … ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo … – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”.

 

ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI E DELLE FATTURE EMESSE

In particolare è disposto che:

  • il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
  • è soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture / bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati / importati.

In sede di annotazione della fattura nel registro fatture emesse è possibile riportare la data di effettuazione dell’operazione (riportata nel campo “Data” della fattura stessa) e non la data di emissione della fattura. Ciò è ammesso anche per le fatture cartacee e per quelle elettroniche transitate da canali diversi dal SdI.

 

REGIME SANZIONATORIO

Il periodo di disapplicazione totale o applicazione ridotta delle sanzioni che ha consentito di emettere la fattura elettronica entro il termine di liquidazione IVA sarà in vigore dal 1° gennaio al 30 giugno (30 settembre per i mensili).

Pertanto da tale data potrà essere applicato il regime sanzionatorio ordinario.

Pur riprendendo le regole generali previste dal decreto IVA, con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica la principale novità sarà rappresentata dal fatto che, in caso di scarto, la fattura si considererà non emessa. In tal caso verrà recapitata un’apposita ricevuta e la fattura corretta dovrà essere inviata nuovamente entro 5 giorni.

Di conseguenza, fermo restando il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, sono, tra le altre, ordinariamente applicabili le sanzioni relative:

– all’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti;

– alle violazioni connesse alla corretta tenuta / conservazione di scritture contabili, documenti e registri ex art. 9, D.Lgs. n. 471/97.