Corrispettivi elettronici – PRIMO STEP: 1° LUGLIO 2019

I corrispettivi elettronici consistono in una nuova procedura telematica che consente ai commercianti al minuto, bar, ristoranti, alberghi e tutti coloro che lavorano con i clienti finali, di inviare telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri (scontrini e ricevute fiscali) all’Agenzia delle Entrate.

La normativa sull’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, è volta a completare il processo di certificazione fiscale avviato con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica tramite l’introduzione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Le date di avvio dell’obbligo sono le seguenti:

  • Il 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari annuo superiore a 400.000 euro;
  • Il 1° gennaio 2020 per tutti i titolari di partita IVA esercenti attività di commercio al minuto e assimilati.

In vista dell’avvio dell’obbligo è necessario per tali soggetti dotarsi di registratori di cassa telematici, attraverso cui effettuare la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi in modalità sicura e inalterabile.

Nei confronti dei soggetti che acquisteranno nuovi registratori di cassa (o adegueranno quelli esistenti) è stata prevista la concessione di un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta con i seguenti limiti:

  • chi acquista un nuovo registratore di cassa avrà diritto ad un credito d’imposta di massimo 250,00 euro;
  • chi adatterà il dispositivo già in negozio, riceverà un contributo non superiore a 50,00 euro.

Il bonus è fruibile per ogni dispositivo acquistato o aggiornato; quindi le soglie suddette sono da considerare per il singolo registratore di cassa.

Detto bonus vale per gli acquisti o gli adattamenti eseguiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Per godere del credito d’imposta è necessario che sia stato utilizzato un metodo di pagamento con modalità tracciabile e potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. Il credito d’imposta dovrà altresì essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi.

N.B. Farmacie: al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti, per i soggetti che vendono farmaci sarà prevista la possibilità di ottemperare all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante gli strumenti e i canali tematici oggi utilizzati per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

N.B. (2) Enti in regime ex L. 398/1991: i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/1991 sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi e, di conseguenza, anche dalla trasmissione degli stessi in modalità telematica.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi continueranno comunque ad essere documentate da un “documento commerciale” su un “idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo”. In pratica, il consumatore finale continuerà a ricevere, come accade ora, uno scontrino (o ricevuta) riportante i dati relativi all’acquisto effettuato.

L’introduzione dei corrispettivi elettronici permetterà di eliminare il registro dei corrispettivi e la conservazione degli scontrini e delle ricevute fiscali.