Fatturazione elettronica – data operazione, data fattura, data invio al SDI

Alcune indicazioni operative relative alla data di emissione della fattura elettronica.

Fino al 30 giugno 2019 la fattura può essere trasmessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo. Pertanto:

  • contribuenti con liquidazione iva mensile: entro il 16 del mese successivo
  • contribuenti con liquidazione trimestrale: entro il 16 maggio 2019

 

A partire dal 1° luglio 2019 le fatture devono essere INVIATE (al SDI) entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ossia:

  • entro 10 giorni dalla data di consegna/spedizione per i beni;
  • entro 10 giorni dalla data del pagamento per i servizi.

 

Dal prossimo 1° luglio, pertanto, entra in vigore il termine entro il quale la fattura deve essere emessa, sulla base di quanto prescritto dal comma 4, dell’art. 21 del decreto IVA, il quale dispone che «la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6». Al comma 2, dell’art. 21 del medesimo provvedimento, inoltre, il legislatore ha introdotto la lettera g-bis) con la quale ha stabilito che, nella fattura, deve essere indicata la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. Quindi, in tal caso, potrebbero emergere addirittura tre date, di cui una relativa al documento (redazione), una seconda, quella in cui risulta effettuata l’operazione (momento di effettuazione), cui è ancorato il momento impositivo, e una terza relativa alla data di emissione (che coincide con la data di trasmissione del documento al SDI).

Dal prossimo 1° luglio, quindi, restando ferme le tipologie delle fatture (immediata e/o differita), alla data di effettuazione dell’operazione (consegna dei beni e/o pagamento della prestazione o pagamento di acconti in entrambi i casi) il soggetto passivo Iva (emittente) non ha l’obbligo di emettere la fattura, con la conseguenza che se la fattura viene redatta alla data di effettuazione dell’operazione, questa data, essendo coincidente con quella relativa al momento impositivo, non dovrà essere ulteriormente indicata, ma la fattura potrà essere emessa (trasmessa al SDI) entro i dieci giorni successivi; se, al contrario, la fattura sarà redatta e inviata nei dieci giorni successivi, si rende ulteriormente necessario indicare anche la data di effettuazione dell’operazione, oltre alla data del documento, tenendo conto che l’emissione sarà coincidente con la trasmissione al SDI (come detto, entro i dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione). In tal caso, come è avvenuto fino a ora, l’Iva a debito sulle fatture emesse entro il termine concorrerà alla determinazione della liquidazione periodica.

Si rammenta che l’invio della fattura oltre i termini suddetti comporta una sanzione che varia dal 100% al 200% dell’IVA esposta in fattura. Per il periodo fino al 30 giugno 2019 la sanzione è ridotta dell’80%.