ESTEROMETRO – comunicazione operazioni da e verso l’estero

Con l’introduzione della fatturazione elettronica scompare lo “spesometro” ossia la comunicazione generalizzata di tutte le fatture attive e passive.

Come noto, le fatture emesse a clienti esteri e le fatture ricevute dall’estero (estero inteso come Ue e extraUe) sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica e pertanto la loro emissione rimane in modalità cartacea/analogica. Si continua quindi in generale ad inviare al cliente la fattura cartacea (oppure la e-mail con allegata fattura in pdf) e si continua a ricevere la fattura come di consueto.
Per tali operazioni è stato introdotto un nuovo adempimento, lo spesometro estero c.d. “esterometro”, per comunicare le operazioni effettuate da e verso operatori non residenti.

Sono tenuti all’invio dell’esterometro, in linea generale, tutti i soggetti tenuti ad emettere le fatture in formato elettronico.

A titolo esemplificativo sono pertanto esonerati dall’adempimento:

  • i contribuenti in regime di vantaggio;
  • i contribuenti in regime forfettario;
  • i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972);
  • le ASD e SSD in regime L. 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000 nell’ambito dell’attività commerciale;
  • i contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS)

 

CICLO ATTIVO – FATTURE EMESSE

Al cliente estero in ogni caso dovrà essere inviata la fattura cartacea/analogica secondo i canali ordinari (posta o e–mail) in quanto non riceverà tale documento dal Sistema di Interscambio.

L’esterometro per le operazioni attive può essere evitato se si sceglie di utilizzare la fatturazione elettronica anche per queste operazioni. Modalità già indicata nella circolare n. 1 del 17.01.19 al punto 10 di cui si riporta il testo:

“In generale le fatture verso l’estero sono in modalità cartacea e comunicate con l’esterometro entro il mese successivo. Per evitare tale adempimento è possibile inviare al cliente estero la fattura cartacea e contestualmente inviare la fattura elettronica al SDI (con il codice identificativo XXXXXXX, Codice Stato ISO, P.I. 99999999999).”

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (tutto ciò che transita dal sistema doganale risulta già presente negli archivi dell’amministrazione finanziaria, pertanto non è necessario procedere con una nuova comunicazione).

Vanno incluse anche le fatture emesse a soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale.

I modelli INTRASTAT vanno comunque inviati con gli stessi limiti e modalità previste dal 2018.

 

CICLO PASSIVO – FATTURE RICEVUTE

Le fatture dall’estero sono generate in modalità cartacea/analogica (è improbabile infatti che il fornitore “non nazionale” emetta fattura secondo il tracciato xml previsto dall’Agenzia delle Entrate) e pertanto dovranno essere comunicate con l’esterometro entro il mese successivo.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (ricordo ancora che tutto ciò che transita dal sistema doganale risulta già presente negli archivi dell’amministrazione finanziaria, pertanto non è necessario procedere con una nuova comunicazione).

Vanno incluse anche le fatture ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale.

Rimangono confermate nel 2019, con regole invariate, le comunicazioni INTRASTAT per le operazioni con soggetti comunitari.

Dati da indicare

  • i dati identificativi del cedente/prestatore,
  • i dati identificativi del cessionario/committente,
  • la data del documento comprovante l’operazione,
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
  • il numero del documento,
  • la base imponibile,
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE

Il file può essere inviato dall’interfaccia “Fatture e corrispettivi” per gli utenti Fisconline.

La trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Per effetto della proroga stabilita dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 le prime comunicazioni mensili relative alle operazioni registrate a gennaio e febbraio 2019 dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2019.