Certificazione spese per acquisto di carburanti dal 01/01/2019

La presente per ricordare che, a partire dal 1° gennaio 2019, i rifornimenti di carburante effettuati dai soggetti titolari di partita IVA devono essere obbligatoriamente certificati tramite l’emissione della fattura elettronica; ciò al fine di consentirne la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA. Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica è necessario che il pagamento avvenga esclusivamente con mezzi tracciabili (pos, carte di credito, carte di debito o carte prepagate, assegno, vaglia, bonifico). Il pagamento in contanti (che può verificarsi ad esempio in caso di problemi tecnici del dispositivo di pagamento), impedisce la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo di acquisto del carburante, anche se l’impresa o il professionista sono in possesso della relativa fattura.

Dall’obbligo della fatturazione elettronica sono esonerati gli acquisti di carburante effettuati dai privati consumatori. Si ricorda inoltre che, sempre dal 1° gennaio 2019, è abolita la scheda carburante che non sarà quindi più utilizzabile.

Al fine di rendere più veloce l’emissione della fattura molti distributori si sono dotati di lettore di codici QR. Il codice QR può essere “scaricato” dalla propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate direttamente o per il tramite di un intermediario delegato (lo Studio è a disposizione per fornire tale codice). Nel codice QR sono presenti tutti i dati anagrafici da comunicare al distributore e necessari per poter emettere la fattura (compreso l’indirizzo telematico).

In sintesi, per i rifornimenti di carburanti presso gli impianti stradali dal 01/01/2019, occorre:

  • pagare sempre con strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico, assegno, ecc.);
  • chiedere al distributore l’emissione della fattura elettronica comunicando i dati anagrafici per l’emissione del documento oppure esibendo il QR code (qualora l’esercente sia attrezzato per la lettura dello stesso);
  • fare indicare nella fattura la targa del veicolo.

Esistono in commercio carte prepagate ricaricabili o buoni monouso che consentono al possessore di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di carburante; l’operazione è necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica emessa al momento dell’effettuazione della ricarica (o dell’acquisto dei buoni). L’impresa o il professionista riceverà la fattura elettronica direttamente dalla compagnia petrolifera (emittente delle carte o dei buoni).

Nel caso in cui il rifornimento fosse effettuato dal dipendente, ad esempio durante una trasferta di lavoro, la detraibilità e deducibilità in capo all’azienda sono garantite se:

  • il pagamento del carburante (da parte del dipendente) è stato effettuato mediante i mezzi tracciati indicati sopra;
  • il rimborso dall’azienda al dipendente viene parimenti effettuato mediante mezzi di pagamento idonei, ad esempio bonifico unitamente alla retribuzione.