Comunicazioni periodo estivo

Con la presente Vi informiamo che gli uffici dello Studio rimarranno chiusi per ferie dal 9 agosto al 29 agosto (compresi).

Le attività riprenderanno quindi normalmente da giovedì 30 agosto.

Vi ricordiamo che, come ogni anno, per effetto della sospensione estiva, gli adempimenti e i versamenti tributari da eseguire tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza applicazione di interessi, maggiorazioni o sanzioni.

A tal proposito, qualora lo Studio fosse delegato al versamento telematico dei modd. F24, il relativo file per il versamento di quanto in scadenza il giorno 20 agosto verrà generato entro mercoledì 8 agosto (l’addebito avverrà comunque in data 20 agosto). Vi chiediamo pertanto di fare pervenire ogni comunicazione in merito alle modalità di versamento entro tale data, onde evitare disguidi.

Per i clienti dello Studio che usufruiscono del servizio di consulenza del lavoro riteniamo opportuno, come di consueto, fornirVi le indicazioni per fronteggiare le situazioni di urgenza in tale ambito.

Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio (allegata alla presente) alla sede INAIL di competenza, entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.

Se la prognosi è fino a tre giorni non è dovuta la denuncia, ma se si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, occorre segnalare l’evento entro ventiquattro ore con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio (normalmente telegramma), fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione.

Facciamo presente che sarà obbligatorio inviare la denuncia/comunicazione (modulo 4 bis PREST allegato alla presente) compilato con i dati richiesti di Vostra conoscenza, mediante Posta Elettronica Certificata sia all’indirizzo PEC della sede INAIL competente – che è reperibile dal seguente LINK, inserendo il CAP del domicilio del lavoratore infortunato – che all’indirizzo borsetto@studiocassella.it cosicchè alla riapertura degli uffici l’ufficio paghe dello Studio potrà integrare la denuncia con i dati rimanenti di ns. competenza.

Occorrerà pertanto indicare nel corpo del messaggio PEC che, essendo chiuso per ferie lo Studio di Consulenza del Lavoro, gli eventuali dati e notizie mancanti verranno forniti successivamente.

Allegato circ 13_2018