Fattura elettronica per i carburanti rinviata al 2019

Il Consiglio dei Ministri con Decreto Legge del 27 giugno 2018 ha previsto lo slittamento al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fissato al 1° luglio.

Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, parallelamente alla fattura elettronica emessa facoltativamente o su richiesta del cliente dai distributori di carburante che si siano attrezzati tecnologicamente. Allo stesso modo la certificazione degli acquisti di carburante potrà essere certificata (come in passato) mediante l’utilizzo esclusivo di carte di credito, bancomat, o altre carte prepagate laddove questa modalità rappresenti unicamente l’alternativa all’adozione della scheda carburante.

In ogni caso, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deduzione della spesa, da luglio sarà indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante.

Considerando che alcuni distributori di carburante risultano già attrezzati per l’emissione della fattura elettronica, qualora desideriate utilizzate tale documento fisale di certificazione dell’acquisto di carburante, consigliamo di procedere con la registrazione dell’indirizzo telematico in cui verrà recapitato il file .xml. Seguirà circolare informativa dello Studio sulle modalità di registrazione al servizio dell’Agenzia delle Entrate.

Da ultimo segnaliamo che, sembrano restare escluse dalla proroga disposta dal Consiglio dei Ministri, le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici, pur residuando numerose incertezze in merito all’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione della fatturazione elettronica, non essendo ad esempio chiaro – nonostante le prime indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria – cosa s’intenda esattamente per “filiera delle imprese”.