Detrazione IVA acquisti – ulteriori chiarimenti in merito alle recenti interpretazioni dell’Agenzia Entrate

 

La presente circolare informativa intende fornire ulteriori importanti chiarimenti alle ns. circolari n. 23 del 21 dicembre 2017 e n. 3 del 19 gennaio scorso in merito alle recenti interpretazioni dell’Amministrazione Finanziaria per la detrazione dell’IVA. Esse, infatti, assumono rilevanza sulla determinazione dell’imposta dovuta in tutte le liquidazioni periodiche.

Infatti, l’IVA riferita alle fatture relative ad operazioni di acquisto concorre alla liquidazione IVA del mese di annotazione, collegato con il possesso della fattura.

Così ad esempio, l’IVA a credito di una fattura riferita ad un acquisto effettuato a gennaio 2018:

–        ricevuta entro il 31.1 concorre alla liquidazione IVA di gennaio se annotata in tale mese;

–        ricevuta a febbraio e annotata in tale mese concorrerà alla liquidazione IVA del mese di febbraio;

e così via.

Diventa quindi fondamentale la data di ricevimento della fattura da parte dell’acquirente/committente. Infatti l’annotazione della fattura sul registro degli acquisti può essere effettuata soltanto dalla data in cui il soggetto è “venuto in possesso del documento contabile”.

In particolare, tale data è “ancorata” alla modalità utilizzata dal cedente/prestatore per la relativa consegna, ossia pec, e-mail, fax, busta con timbro postale o altri sistemi che attestano la ricezione del documento.

In definitiva, la data di ricezione della fattura assume importanza per individuare il momento a partire dal quale poter detrarre l’IVA a credito. Va, quindi, posta particolare attenzione al mezzo utilizzato per dimostrare il momento di ricezione del documento.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, coloro che si avvalgono dello Studio per la tenuta della contabilità, in occasione della consegna periodica dei documenti, dovranno fornire prova (pec, e-mail, fax, busta con timbro postale, ecc.) di quando sono venuti in possesso del documento contabile (fattura di acquisto), in modo da attribuire certezza alla data di ricezione.

I documenti che non avranno la prova di ricevimento verranno annotati (e dunque l’IVA in essi indicata detratta) nel mese di effettiva consegna allo Studio.

Di seguito si propongono alcuni casi operativi, ripercorrendo i casi già esaminati per il 2017 e proponendo quelli che si presenteranno dal 2018.

FATTURE 2017

L’Agenzia ha precisato che, con riferimento ad una fattura (datata 2017) ricevuta nel 2018 relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017:

  • l’annotazione può essere effettuata, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018);
  • se la fattura è annotata nel 2019 la relativa IVA non potrà essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019 ma dovrà concorrere alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018. In tal caso, come evidenziato dall’Agenzia, l’annotazione va “effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018”.

Le fatture differite (ossia, emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione) relative ad un acquisto di beni consegnati nel 2017 (datate 2018), ricevute nel 2018, potranno essere computate dalla liquidazione IVA del mese di gennaio, tenendo presente la data di ricezione.

Alla luce dei chiarimenti in esame, pertanto, l’annotazione/detrazione delle fatture 2017, a seconda che le stesse siano pervenute all’acquirente/committente nello stesso anno o nel 2018, è così sintetizzabile.

Caso 1: Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2017

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 20.12.2017, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese di dicembre.

  1. Annotazione 2017

L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre. In tal caso, infatti, nel mese di dicembre:

–        sono stati consegnati i beni;

–        è stata ricevuta ed annotata la fattura.

  1. Annotazione 2018

La fattura può essere comunque annotata entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017 (mod. IVA 2018). La stessa non va ricompresa nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Caso 2: Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2018

Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2017. La fattura (emessa nel 2017) è ricevuta il 20.1.2018.

  1. Annotazione 2018

La detrazione dell’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione IVA del mese di annotazione (così ad esempio, se la fattura è annotata a gennaio, la relativa IVA a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio).

  1. Annotazione 2019

La fattura può essere comunque annotata entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018 (mod. IVA 2019). La stessa non va ricompresa nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

FATTURE 2018

Considerato quanto sopra evidenziato relativamente alle fatture riferite ad acquisti effettuati/prestazioni ricevute e pagate nel 2017, passiamo ad esaminare ora il trattamento delle fatture riferite ad acquisti / prestazioni posti in essere dal 2018.

In particolare, dopo aver ricevuto la fattura, è possibile annotarla:

  • nello stesso mese di ricevimento in modo tale che l’IVA concorra alla liquidazione del relativo mese;
  • in un mese successivo con concorrenza dell’IVA alla liquidazione di tale mese.

Le fatture differite (ossia, emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione) relative a un acquisto di beni consegnati nel 2018 (datate 2018), ricevute nel 2018, potranno essere computate dalla liquidazione IVA del mese di ricevimento. L’annotazione/detrazione delle fatture 2018 è così sintetizzabile.

Caso 1: Acquisto gennaio 2018 – ricevimento fattura gennaio 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 10.1.2018, con consegna degli stessi e ricevimento della relativa fattura nel mese di gennaio.

a)    Annotazione gennaio

L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di gennaio. In tal caso, infatti, nel mese di gennaio:

–        sono stati consegnati i beni;

–        è stata ricevuta ed annotata la fattura.

b)    Annotazione mesi successivi

In mancanza dell’annotazione nel mese di gennaio, la fattura può essere annotata nei mesi successivi, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di annotazione.

Caso 2: Acquisto gennaio 2018 – ricevimento fattura febbraio 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 29.1.2018, con consegna degli stessi e ricevimento della relativa fattura nel mese di febbraio.

a)    Annotazione febbraio

L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di febbraio. In tal caso, infatti, nel mese di febbraio è stata ricevuta ed annotata la fattura.

b)    Annotazione mesi successivi

In mancanza dell’annotazione nel mese di febbraio, la fattura può essere annotata nei mesi successivi, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di annotazione.

La fattura potrà essere comunque annotata nel 2019 (entro il 30.4.2019, termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018 (mod. IVA 2019).

Di seguito si riporta una tabella con alcuni esempi di liquidazioni mensili, considerando, quale mese di annotazione per l’acquirente, il primo “ammissibile” tenuto conto della data di ricevimento della fattura.

 

Acquisto Data emissione fattura Ricevimento fattura Annotazione fattura Liquidazione IVA
15.01.2018 15.01.2018 15.01.2018 gennaio (*) gennaio (*)
18.01.2018 18.01.2018 22.01.2018 gennaio (*) gennaio (*)
19.01.2018

 

09.02.2018 (**)

(fattura differita)

13.02.2018 febbraio (*) febbraio (*)
31.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 febbraio (*) febbraio (*)

(*) Se l’annotazione della fattura è effettuata in un mese successivo, l’IVA concorre alla liquidazione del mese di annotazione.

(**) L’azienda emittente dovrà inserire la fattura nella liquidazione di gennaio e versare l’Iva entro il 16 febbraio