Le principali novità della Finanziaria 2018 – il pacchetto SPORT

 

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità inserire nella Legge di Bilancio 2018 relativamente al settore sportivo.

 

LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

È stabilito l’aumento da € 7.500 a 10.000 della soglia entro la quale, come disposto dall’art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

Lo Studio ha aggiornato secondo la modifica normativa suindicata, il modello di ricevuta da utilizzare per attestare il percepimento dei compensi di natura sportiva o amministrativo-gestionale; il nuovo modello è già stato inviato a mezzo e-mail a tutti i clienti interessati, chi non l’avesse ricevuto potrà richiedere la spedizione del file contattando la segreteria.

 

QUALIFICAZIONE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI IN FAVORE DI A.S.D. E S.S.D. AFFILIATE AL CONI

Viene stabilito che le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. sono considerate contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ciò comporta che, salvo diverse indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ovvero dal C.O.N.I. (quale ente titolato ad adottare atti di indirizzo interpretativo e applicativo ex art. 5, c. 2, lett. a) L. 242/1999), dette prestazioni sarebbero tenute alla comunicazione dell’instaurazione e della cessazione del rapporto ai servizi per l’impiego e dell’annotazione nel Libro Unico del Lavoro (LUL).

Sino a che non giungeranno dette auspicabili interpretazioni, lo Studio suggerisce di procedere con le relative comunicazioni ai Centri per l’Impiego per le nuove instaurazioni dei rapporti di collaborazione sportiva. Permane inoltre l’obbligo di effettuare dette comunicazioni (come in passato) per le collaborazioni di tipo amministrativo-gestionale.

Viene altresì stabilito che i compensi derivanti dai richiamati contratti sono considerati fiscalmente:

  • redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m, TUIR) se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR) se stipulati dalle (nuove) società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.

Ne consegue che i primi continueranno quindi a non essere assoggettati a copertura assistenziale e previdenziale mentre i secondi vi saranno secondo quanto indicato di seguito.

 

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

È introdotta la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone / capitali.

Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

  • denominazione / ragione sociale contenente la dicitura di “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
  • nell’oggetto / scopo sociale lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  • divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre Società / Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
  • obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo di studio (diploma ISEF / laurea quadriennale in Scienze motorie / laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie / Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate / Scienze e Tecniche dello Sport, purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie).

A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà (12%), nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

In sede di approvazione, con l’aggiunta del n. 123-quater, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è prevista l’applicazione, a decorrere dall’1.1.2018, dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

In sede di approvazione con la modifica della lett. d) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, c.d. “Jobs Act”, sono ora escluse dalla riconduzione alla subordinazione, oltre alle prestazioni ai fini istituzionali rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche le prestazioni rese, ai predetti fini, a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative.

È inoltre stabilito che le prestazioni di cui alla citata lett. d), individuate dal CONI ex art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 242/99, “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

È altresì rivisto il trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di co.co.co. prevedendo che quelli stipulati da:

  • Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR;
  • società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato ex art. 50, TUIR.

Inoltre, a decorrere dall’1.1.2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS.

Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

I Clienti interessati a valutare un’eventuale trasformazione da soggetto no profit a soggetto “lucrativo”, potranno richiedere allo Studio una relazione specifica che evidenzierà i maggiori costi che subirebbe la struttura nell’eventualità.

 

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro / ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il nuovo credito d’imposta nel limite del 3‰ dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo;
  • non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Il beneficiario dell’erogazione deve comunicare “immediatamente” all’Ufficio per lo Sport l’importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.