BUONI PASTO: NOVITA’
Come noto, per la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro ha a disposizione diverse alternative:
- gestione diretta del servizio di mensa aziendale;
- appalto a terzi del servizio di mensa aziendale ovvero di fornitura di pasti pronti;
- utilizzo di una mensa interaziendale;
- rilascio ai dipendenti di buoni pasto (cartacei o elettronici);
- stipula di apposite convenzioni con pubblici esercizi.
Aspetti Fiscali
I buoni pasto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui siano in forma elettronica.
Caratteristiche del Buono Pasto
- è utilizzabile esclusivamente da:
- i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
- i soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- non è cedibile / commercializzabile / convertibile in denaro;
- può essere cumulato nel limite di 8 buoni;
- può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, per l’intero valore facciale, per ricevere un servizio sostitutivo di mensa pari al valore facciale del buono
Elementi del Buono Pasto Cartaceo
- Codice fiscale e ragione sociale del datore di lavoro
- codice fiscale e ragione sociale della società emittente
- valore facciale del buono
- termine temporale di utilizzo
- spazio riservato all’indicazione di: – data di utilizzo; – firma del titolare; – timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto è stato utilizzato;
- dicitura “il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”
La principale novità è che la normativa ora prevedere la possibilità che il buono pasto possa essere utilizzato, oltre che per la somministrazione di alimenti e bevande, anche per l’acquisto di beni alimentari.