COMUNICAZIONE PERIODICA DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE – IL NUOVO SPESOMETRO SEMESTRALE 2017 (TRIMESTRALE DAL 2018)

Scadenza 28.09.2017 (salvo ulteriore proroga)

Soggetti esonerati:

  • produttori agricoli in regime di esonero situati nelle zone montane;
  • coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture;
  • i contribuenti forfetari;
  • i contribuenti minimi.

Soggetti in regime L. 398/1991:

Devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato.

I soggetti che, in presenza dei requisiti previsti, hanno adottato il regime forfettario di cui sopra, in quanto non vincolati alla registrazione delle fatture passive, sono tenuti a comunicare solamente i dati delle fatture emesse per le attività (istituzionali e commerciali) che rientrano nel citato regime.

 

Nella comunicazione devono essere indicati i dati di:

  • tutte le fatture emesse,
  • tutte le fatture d’acquisto, comprese le bollette doganali,
  • note di variazione.

Ai fini della compilazione della comunicazione occorrerà fare riferimento alla data di emissione, per le fatture emesse, e alla data di registrazione per le quelle d’acquisto. 

Rispetto al vecchio spesometro non sono previsti importi minimi da indicare.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • scontrini,
  • schede carburanti,
  • ricevute fiscali,
  • le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio (fatture elettroniche)

Rientrano nell’obbligo di comunicazione anche le seguenti operazioni:

  • le operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 e ss. del DPR 633/72);
  • le fatture di importo inferiore a 300 Euro per le quali è prevista la facoltà di registrazione tramite documento riepilogativo, indipendentemente dalla modalità di registrazione;
  • le fatture emesse e annotate (o da annotare) del registro dei corrispettivi;
  • le fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati forfetario/minimi, che non evidenziano l’Iva in fattura.

 

La comunicazione può essere inviata solo in forma analitica (i dati delle singole fatture) indicando:

  • i dati dei soggetti coinvolti nella fattura;
  • la data e il numero di fattura;
  • la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta;
  • la tipologia di operazione ai fini Iva.

Maggiori indicazioni sulle modalità di compilazione sono state fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017, con la Circolare 1/E del 07.02.2017, e con la Risoluzione 87/E del 5.7.2017.

L’invio del file (XML o Zip, contentente più file XML) può avvenire tramite la piattaforma gratuita “Fatture e Corrispettivi“, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali Fisconline oppure tramite intermediario abilitato.

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

 

Campi “detraibile” e “deducibile”:

I campi “detraibile” e “deducibile” presenti nel tracciato della comunicazione IVA fatture, possono essere compilati alternativamente. Il dato è facoltativo e si riferisce all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi da parte del cessionario o del committente persona fisica che non opera nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

 

Dati relativi ai campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale”

Queste informazioni vanno indicate solo se sono riportati in fattura. Qualora presenti, sono da compilare obbligatoriamente per:

stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione, oppure

rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.

 

Variazione anagrafica Clienti/Fornitori

Riportare le informazioni anagrafiche a disposizione più aggiornate.

 

Dati bolle doganali – importazioni

In presenza di bollette doganali, si devono indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta qualora non riportati i dati del cedente. Solo per il 2017 potranno essere compilati i campi “Identificativo paese” con codice “00”, e “Identificativo Codice” con una sequenza di undici 9.

 

Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita

Dal momento che nella comunicazione devono essere indicati tutti i dati delle singole fatture emesse e ricevute, lo stesso obbligo vale anche per le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatture cointestate:

“Identificativi Fiscali” vanno riportati i dati di uno solo dei soggetti.

 

Dati fatture ricevute (acquisti) intracee e in reverse charge

Per le fatture soggette al meccanismo di inversione contabile IVA, cd. reverse charge, sia se intracomunitarie che interne, la comunicazione IVA, prevede che i dati siano da riportare una sola volta nell’apposita sezione dei documenti ricevuti, indicando nel campo Natura, il codice N6 e compilando sia il campo imposta che aliquota.

Codice TD10 se acquisto di beni

Codice TD11 se acquisto di servizi

Codice TD04 per note di variazione

Compilazione dati operazioni extracomunitarie

Le cessioni di beni a soggetti extra-UE, essendo esportazioni, sono operazioni non imponibile IVA, per cui vanno indicate nel campo Natura con il codice N3.

Le prestazione di servizi a soggetti extracomunitari, non essendo soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, vanno indicate nel campo Natura con il codice N2.

Numero del documento

  • per le fatture emesse si deve sempre valorizzare tale campo con l’indicazione del valore esatto presente nel documento,
  • per le fatture ricevute, poiché il numero riportato nella fattura ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, qualora il soggetto passivo non avesse a disposizione tale dato nel campo “Numero” può essere indicato il valore “0”.

Dati “Natura” fattura emesse:

  • ll dato “Natura” dell’operazione va riportato nel tracciato solo quando il cedente/prestatore al posto dell’IVA in fattura ha provveduto ad indicare una specifica annotazione.
  • Se quindi nella fattura emessa non è indicata l’imposta ma un’annotazione, il campo “Imposta” non deve essere evidenziato mentre va compilato il campo “Natura” con il codice dell’operazione.
  • Di seguito i codici da indicare nel campo Natura fatture emesse, per ogni tipo di operazione:
  • Operazioni escluse: per le fatture indicanti operazioni escluse da IVA (ad esempio art. 7): codice N1 – escluse;
  • Operazioni non soggette: per le fatture relative alle operazioni non soggette a IVA: N2 – non soggette;
  • Operazioni non imponibili: per le fatture relative alle operazioni non imponibili, come ad esempio esportazione e cessione di beni intra-UE: N3 – non imponibile;
  • Operazioni esenti: per le fatture relative alle operazioni esenti, come le prestazioni sanitarie (ad esempio art. 10): N4 – esente;
  • Operazioni soggette al regime del margine/IVA non esposta in fattura: per le fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come la vendita di un’auto usata, per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta, come nel caso dalle agenzie di viaggio e turismo: N5 – regime del margine/IVA non esposta in fattura;
  • Operazioni soggette a inversione contabile IVA: le fatture reverse charge: N6 – inversione contabile (reverse charge);
  • Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA: per le fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni: N7 – IVA assolta in altro Stato UE.

 

RIEPILOGO CODICI NATURA

Natura dell’operazione” con riguardo a particolari operazioni – FATTURE EMESSE

 

 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

 

 

CODICE CORRISPONDENTE
AL CAMPO “NATURA
DELL’OPERAZIONE”
Operazioni non soggette per carenza dei requisiti di applicazione dell’IVA N2
Operazioni non imponibili N3
Operazioni in reverse charge N6
Operazioni in regime del margine N5
Operazioni esenti N4
Operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/72 N1
Modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA N7

 

 

Natura dell’operazione” con riguardo a particolari operazioni – FATTURE RICEVUTE

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE CODICE CORRISPONDENTE
AL CAMPO “NATURA
DELL’OPERAZIONE”
NOTE
Acquisti in reverse charge N6 I dati di tali fatture devono essere
indicati una sola volta nella
sezione dei documenti ricevuti
compilando anche i campi
“imposta” e “aliquota”.
Acquisti intracomunitari non imponibili N3
Acquisti intracomunitari esenti N4
Acquisti presso soggetti aderenti al
regime di “vantaggio” o “forfettario”
N2
Acquisti soggetti al regime monofase
(art. 74 del DPR 633/72)
N2
Prestazioni di servizi nei confronti di
soggetti extra-UE
N2
Cessioni intracomunitarie N3
Cessioni all’esportazione (incluse, fra
l’altro, le operazioni verso esportatori
abituali e le cessioni con introduzione
dei beni in un deposito IVA)
N3
Operazioni in regime del margine N5 Il campo “Imponibile/Importo”
deve riportare il valore imponibile
comprensivo di IVA.
Vendite a distanza verso “privati” in altri
Stati UE non soggette a IVA in Italia
N7
Prestazioni di servizi in regime “MOSS” N7 Il campo “Natura dell’operazione”
è da compilare solo se è emessa
la fattura.
Operazioni in split payment Nessuno Si valorizzano il campo “Aliquota”
e “Imposta” e si indica il codice
“S” (scissione dei pagamenti) nel
campo “Esigibilità IVA”.

 

Modalità di trasmissione

La trasmissione dei dati può avvenire con due diverse modalità:

Invio telematico dei dati analitici delle fatture emesse e ricevute all’interno di un file appositamente predisposto dal contribuente (a tal fine può essere utilizzato un software specifico reperito tramite il servizio gratuito accessibile dalla piattaforma “Fatture e corrispettivi”);

Invio telematico delle fatture mediante il Sistema di Interscambio (in questo caso i dati dei documenti si intendono automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate).

Consultazione dei dati

Nell’area dedicata della piattaforma “Fatture e corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate sono messi a disposizione:

I dati trasmessi dal soggetto passivo e quelli trasmessi dai suoi clienti e fornitori;

I riscontri derivanti dal confronto, operato dall’Agenzia delle Entrate, fra le informazioni provenienti dai dati delle fatture e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva;

Le eventuali comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate qualora siano emerse divergenze fra i dati delle fatture e quelli derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, oppure fra queste ultime e i versamenti effettuati.

Sanzioni

Il mancato  o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).

Se l’invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).

E’ possibile, comunque, applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione.

In caso di ravvedimento è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:

  • entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
  • oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).

Questo significa che, per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).

Di seguito un riepilogo in forma tabellare, prendendo a riferimento lo spesometro con scadenza il 18.09.2017:

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI ENTRO IL 03.10.2017 (entro 15 giorni)
Termine versamento sanzione Sanzione Esempio

(su 180 fatture)

Entro 90 giorni Riduzione di 1/9 Di 1 Euro a fattura con il massimo di 500 20 Euro (180/9)

Entro il 18.12.2017

Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione Riduzione di 1/8 22,5 Euro (180/8)

Dal 19.12.2017 al 18.09.2018

Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione Riduzione di 1/7 25,71 Euro (180/7)

Dal 19.09.2018 al 18.09.2019

Oltre 2 anni dalla violazione Riduzione di 1/6 30 Euro (180/6)

Dal 19.09.2019

Dopo la contestazione della violazione Riduzione di 1/5 36 Euro (180/5)

 

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI DOPO IL 03.10.2017 (oltre 15 giorni)
Termine versamento sanzione Sanzione Esempio

(su 180 fatture)

Entro 90 giorni Riduzione di 1/9 Di 2 Euro a fattura con il massimo di 1.000 40 Euro (180*2/9)

Entro il 18.12.2017

Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione Riduzione di 1/8 45 Euro (180*2/8)

Dal 19.12.2017 al 18.09.2018

Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione Riduzione di 1/7 51,43 Euro (180*2/7)

Dal 19.09.2018 al 18.09.2019

Oltre 2 anni dalla violazione Riduzione di 1/6 60 Euro (180*2/6)

Dal 19.09.2019

Dopo la contestazione della violazione Riduzione di 1/5 72 Euro (180*2/5)

 

Vista le molteplici criticità dell’adempimento (in particolare nella fase di accettazione del File), si consiglia di non effettuare gli opportuni controlli a ridosso della scadenza.