DENUNCIA DI INFORTUNIO NEL PERIODO DI CHIUSURA DELLO STUDIO

Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.

Se la prognosi è fino a tre giorni non è dovuta la denuncia, ma se si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, occorre segnalare l’evento entro ventiquattro ore con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio (normalmente telegramma), fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione.

Facciamo presente che sarà obbligatorio inviare il modulo 4 bis PREST (qui allegato) compilato con i dati richiesti di Vostra conoscenza, mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC della sede Inail competente che è reperibile da www.inail.it – Istituto – Territorio – Cerca la sede competente- inserendo il CAP del domicilio del lavoratore infortunato.

Occorrerà scrivere sulla PEC che, essendo chiuso per ferie lo Studio di Consulenza del Lavoro, gli eventuali dati e notizie mancanti verranno forniti successivamente.