SPESOMETRO ANNO 2016 – ENTI NO PROFIT

Per le operazioni riferite al 2016 permane l’obbligo di presentare il c.d. spesometro annuale ed in particolare si rammenta che:

  • la comunicazione in esame va redatta utilizzando il “Modello di comunicazione polivalente”;
  • per individuare il termine di presentazione, va fatto riferimento alla periodicità di liquidazione IVA dell’anno di invio della comunicazione.
Soggetto mensile nel 2017 entro il 10.4.2017
Soggetto trimestrale nel 2017 entro il 20.4.2017 

 

La comunicazione in esame, come precisato nel citato Provvedimento n. 94908 del 02/08/2013, va effettuata da parte dei “soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta”. Di conseguenza, lo spesometro riguarda anche gli enti non commerciali, relativamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.

In merito agli enti non commerciali, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che i soggetti che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n. 398/91, ancorché non obbligati alla registrazione delle fatture, devono comunicare gli acquisti di beni e servizi “direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta”.

Nella comunicazione non vanno indicati i dati relativi alle fatture di acquisto riferite all’attività istituzionale esercitata.

Ai fini dello spesometro, per le fatture relative ad acquisti di beni / servizi promiscui, ossia riferiti sia all’attività commerciale che all’attività istituzionale, “l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali”.

In caso di difficoltà nel distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale da quelli dell’attività istituzionale, “è possibile comunicare l’intero importo della fattura”. Come evidenziato dalla stessa Agenzia, per gli enti non commerciali la principale fattispecie di costi promiscui spesso è rappresentata dalle utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefono) per le quali non sussiste l’obbligo di comunicazione in quanto trattasi di operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7, DPR n. 605/73.

I clienti che oltre all’attività istituzionale hanno anche l’attività commerciale sono invitati a contattare la propria software house al fine di ottenere gli aggiornamenti del programma che permetta la generazione del file “Spesometro 2016”.